GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 100/90
Disposizioni operative sulla legge 317/91
Misure a sostegno della costituzione di imprese esterne all'Unione Europea

Premessa
La legge 110/90 favorisce la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero in paesi non appartenenti all'Unione Europea tramite l'acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese a capitale misto all'estero di nuova costituzione o già costituite, partecipate dalla Simest, comprese le acquisizioni di quote aggiuntive in imprese già partecipate dall'impresa italiana.
(*)
L'acquisizione di quote di capitale di rischio deve avvenire dopo la delibera di partecipazione della Simest nell'impresa estera.

Forma di intervento
Finanziamento concesso all'impresa italiana dal Mediocredito Centrale a tasso agevolato grazie ad un contributo in conto interessi erogato dalla Simest.
(*)

Importo finanziabile
Il finanziamento copre fino al 70% del controvalore in lire della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa estera. Per le piccole e medie imprese (come definite dalla disciplina comunitaria), l'importo massimo finanziabile per ogni iniziativa non può superare i 5 miliardi di lire. Per le grandi imprese, il limite è di 25 miliardi per ogni iniziativa.

Durata del finanziamento
Il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni in rate semestrali posticipate, con un periodo di preammortamento, decorrente dalla prima erogazione, pari a 18 mesi (in casi particolari legati ai tempi necessari al completamento dei conferimenti, il periodo di tempo può essere esteso fino a 36 mesi).

Tasso di interesse
Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 50% del tasso di riferimento previsto dal DPR 902/76, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Garanzie richieste
Fideiussione bancaria o in alternativa, a richiesta dell'impresa, altre forme di garanzia valutate caso per caso dal finanziatore.

Procedura
Le imprese italiane devono presentare la richiesta di finanziamento direttamente al Mediocredito Centrale che a sua volta farà richiesta alla Simest per la concessione dei contributi agli interessi.
La richiesta al Mediocredito Centrale da parte dell'impresa deve essere presentata entro 3 mesi dalla data della delibera di partecipazione della Simest nell'impresa estera.
L'intervento agevolativo in oggetto può sussistere in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero, come ad esempio i programmi comunitari JOP ed ECIP.

(*) E' stato emanato il decreto che rende operative le modifiche previste dal decreto legislativo 143/98, che riguardano, in particolare, l'ammissibilità all'agevolazione di partecipazioni in imprese estere non necessariamente a capitale misto e l'estensione a tutte le banche della facoltà di concedere tali finanziamenti.

TESTO DELLA LEGGE 100/90

Articolo 1
1. Il ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata "Società italiana per le imprese italiane all'estero - SIMEST S.p.a.", con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane nonché la promozione ed il sostegno finanziario tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni anche in forma cooperativa comprese quelle commerciali artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.A. anche avvalendosi in base ad apposita convenzione dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine Mediocredito Centrale provvede in particolare sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare con quote di minoranza nel limite indicato all'Articolo 3, comma 1, a società ed imprese italiane all'estero anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera h);
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese italiane all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE):
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri e locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese italiane, nel rispetto del limite alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese italiane all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla L. 21 febbraio 1989 n.83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i "valori di mercato", da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST Spa non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227. nel rispetto della relativa normativa di vigilanza da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SlMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Articolo 2
1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all 'esportazione, (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il
direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai Settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.
2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e Orientale.
3. Il Ministro, del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

Articolo3
1. Le partecipazioni acquisite dalla SlMEST S.p.a. ai sensi dell'Articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione, il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.
2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.
3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Le somme rinvenienti dalle cessioni effettuate dalla SlMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 4
1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SlMEST S.p.a., alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'Articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976 - n. 902, in vigore alla data di stipula dei contratti di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla L. 25 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 7 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi. nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operazione nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Articolo 5
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del "Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento dell'Articolo 2 della L. n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.