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Articolo 1
1. Il
ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere
la costituzione di una Società finanziaria per azioni,
denominata "Società italiana per le imprese italiane
all'estero - SIMEST S.p.a.", con sede in Roma, avente per
oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero
promosse o partecipate da imprese italiane nonché la promozione
ed il sostegno finanziario tecnico-economico ed organizzativo
di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione
commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane
con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni anche
in forma cooperativa comprese quelle commerciali artigiane e
turistiche.
2. La SIMEST S.p.A. anche avvalendosi in base ad apposita convenzione
dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine
Mediocredito Centrale provvede in particolare sulla base di programmi
che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero
da parte di società ed imprese, anche cooperative e loro
consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici
economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare con quote di minoranza nel limite indicato all'Articolo
3, comma 1, a società ed imprese italiane all'estero anche
già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare
certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o
azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a)
e con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri
accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero,
con il limite previsto alla lettera h);
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate
ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa,
organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità,
anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione
di società ed imprese italiane all'estero, anche d'intesa
con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE):
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di
credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri e locali
a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese
italiane, nel rispetto del limite alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società
consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano
come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese
italiane all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre
agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e
società consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla L. 21
febbraio 1989 n.83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi,
secondo i "valori di mercato", da parte dell'impresa
italiana o mista interessata può essere subordinato in
tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa
mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST Spa non può
essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni
di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è
sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio
con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per
30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal
Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il
residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti
pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare
ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227. nel rispetto della
relativa normativa di vigilanza da associazioni imprenditoriali
di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società
a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi
negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400
miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato.
I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche
dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale
alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è
composto da nove membri, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque
membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono
designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SlMEST S.p.a. è formato
da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno
dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari
della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed
è soggetta alla normativa sulle società per azioni.
Articolo 2
1. Il
Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale
della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all 'esportazione,
(SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il
direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero
e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo
allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con
riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale,
formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a.,
con particolare riguardo ai Settori economici, alle aree geografiche,
alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica
il rispetto. In ogni caso gli interventi della società
devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica
delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri
delle Comunità economiche europee.
2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due
anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare
in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e
Orientale.
3. Il Ministro, del commercio con l'estero riferisce al Comitato
interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione
della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.
Articolo3
1. Le
partecipazioni acquisite dalla SlMEST S.p.a. ai sensi dell'Articolo
1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale
o fondo sociale della società o impresa mista e devono
essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro
quattro anni dalla prima acquisizione, il consiglio di amministrazione
può prorogare tale termine al massimo di un altro anno
ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano
subito modifiche sostanziali non prevedibili.
2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente
in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è
finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi
complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo
sociale della società o impresa mista partecipata.
3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a.
è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti
italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini
e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere
assistito da idonea garanzia.
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve
essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque
destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata
ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il
direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del
Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale
per il commercio estero.
5. Le somme rinvenienti dalle cessioni effettuate dalla SlMEST
S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi
interventi.
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio
è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello
Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 4
1. Il
Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti
agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento
della loro quota di capitale di rischio nelle società
e imprese miste all'estero partecipate dalla SlMEST S.p.a., alle
modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto
del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura
pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per
il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'Articolo
20 del D.P.R. 9 novembre 1976 - n. 902, in vigore alla data di
stipula dei contratti di finanziamento. I relativi oneri sono
a carico del fondo di cui alla L. 25 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista
quota di capitale di rischio nella società o impresa mista,
si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 7 del D.L. 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L.
29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e
imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono
ammessi. nei limiti delle rispettive quote di partecipazione,
alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per
quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi
spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operazione nazionale secondo modalità e condizioni
che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
medesima SACE.
Articolo 5
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50
miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del "Ministero
del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Rifinanziamento dell'Articolo 2 della
L. n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. |