|
Finalità
La legge 1083/54
disciplina la concessione di contributi ad istituti, enti, associazioni
per lorganizzazione di mostre allestero, per la partecipazione
a fiere, mostre ed esposizioni estere, per lincremento
delle esportazioni dei prodotti dellartigianato.
Beneficiari
Istituti, enti,
associazioni che non abbiano, per statuto, finalità di
lucro e che operano per lo sviluppo delle esportazioni italiane.
Quando si tratti di
associazioni di categoria, esse devono riguardare un settore
produttivo su scala nazionale.
Sono escluse le imprese, ad eccezione delle società di
servizi che operano senza fini di lucro su mandato degli enti,
istituti ed associazioni che non possono gestire direttamente
lattività.
Spese
agevolabili
Sono agevolabili
le azioni promozionali, attuate a sostegno delle imprese italiane,
relative a:
- informazione tramite cataloghi, repertori, pubblicità
sui media, visite di giornalisti esteri in fiere in Italia, etc.
- formazione e addestramento mediante corsi,
seminari, etc.
- contatti per la conclusione di affari mediante
partecipazione a fiere o mostre allestero, o visite di
operatori esteri a fiere italiane, etc.
- assistenza e consulenza mediante servizi.
Agevolazioni
previste
Le agevolazioni
consistono nella concessione di contributi in conto capitale
fino ad un massimo del 50% delle spese preventivate (70% se le
imprese hanno sede produttiva nei territori dellObiettivo
1).
Procedure
Per ottenere le
agevolazioni la domanda deve essere presentata al Ministero del
Commercio con lEstero dal legale rappresentante di uno
degli organismi sopra menzionati. Alla domanda devono essere
allegati:
- il progetto dellazione da cui risulti in modo analitico
la scelta del mercato estero, la descrizione dellazione,
gli obiettivi, gli indicatori, gli standards, i rapporti costi/benefici,
le imprese italiane beneficiarie, le esigenze da soddisfare;
- latto costitutivo e lo statuto dellorganismo richiedente;
- i preventivi originali di spesa corredati dal riepilogo relativo
agli importi al netto di IVA;
- una dichiarazione circa leventuale richiesta di altri
contributi.
Listruttoria delle domande viene svolta dalle Divisioni
del Ministero del Commercio con lEstero competenti per
aree geografiche che, per le iniziative realizzate allestero,
acquisiscono il parere dellICE e delle ambasciate italiane
competenti. A questa fase segue, infine, lemanazione del
decreto di concessione del contributo.
Ufficio
competente
Ministero del
Commercio con lEstero - Direzione Generale per la promozione
degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Viale
America, 341 - 00144 ROMA - Telefono 06/59931 - Fax 06/59932153
- Indirizzo Internet: www.mincomes.it
Riferimenti
normativi
- Legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
- Circolare del Ministero del Commercio con
lEstero 15 settembre 1997, n. 313745 (G.U. n. 218 del 18
settembre 1997). |