GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 1083/54
Agevolazioni per l’organizzazione di mostre all’estero, per la partecipazione a fiere, mostre
ed esposizioni estere, per l’incremento delle esportazioni dei prodotti dell’artigianato.

Finalità
La legge 1083/54 disciplina la concessione di contributi ad istituti, enti, associazioni per l’organizzazione di mostre all’estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l’incremento delle esportazioni dei prodotti dell’artigianato.

Beneficiari
Istituti, enti, associazioni che non abbiano, per statuto, finalità di lucro e che operano per lo sviluppo delle esportazioni italiane.
Quando si
tratti di associazioni di categoria, esse devono riguardare un settore produttivo su scala nazionale.
Sono escluse le imprese, ad eccezione delle società di servizi che operano senza fini di lucro su mandato degli enti, istituti ed associazioni che non possono gestire direttamente l’attività.

Spese agevolabili
Sono agevolabili le azioni promozionali, attuate a sostegno delle imprese italiane, relative a:
- informazione tramite cataloghi, repertori, pubblicità sui media, visite di giornalisti esteri in fiere in Italia, etc.
- formazione e addestramento mediante corsi, seminari, etc.
-
contatti per la conclusione di affari mediante partecipazione a fiere o mostre all’estero, o visite di operatori esteri a fiere italiane, etc.
- assistenza e consulenza mediante servizi.

Agevolazioni previste
Le agevolazioni consistono nella concessione di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese preventivate (70% se le imprese hanno sede produttiva nei territori dell’Obiettivo 1).

Procedure
Per ottenere le agevolazioni la domanda deve essere presentata al Ministero del Commercio con l’Estero dal legale rappresentante di uno degli organismi sopra menzionati. Alla domanda devono essere allegati:
- il progetto dell’azione da cui risulti in modo analitico la scelta del mercato estero, la descrizione dell’azione, gli obiettivi, gli indicatori, gli standards, i rapporti costi/benefici, le imprese italiane beneficiarie, le esigenze da soddisfare;
- l’atto costitutivo e lo statuto dell’organismo richiedente;
- i preventivi originali di spesa corredati dal riepilogo relativo agli importi al netto di IVA;
- una dichiarazione circa l’eventuale richiesta di altri contributi.
L’istruttoria delle domande viene svolta dalle Divisioni del Ministero del Commercio con l’Estero competenti per aree geografiche che, per le iniziative realizzate all’estero, acquisiscono il parere dell’ICE e delle ambasciate italiane competenti. A questa fase segue, infine, l’emanazione del decreto di concessione del contributo.

Ufficio competente
Ministero del Commercio con l’Estero - Direzione Generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Viale America, 341 - 00144 ROMA - Telefono 06/59931 - Fax 06/59932153 - Indirizzo Internet: www.mincomes.it

Riferimenti normativi
- Legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
- Circolare del Ministero del Commercio con l’Estero 15 settembre 1997, n. 313745 (G.U. n. 218 del 18 settembre 1997).