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Riassunto
La Legge 140/97 si rivolge alle imprese che svolgono attività
industriali (iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria")
per incentivare attività volte all'acquisizione di conoscenze
che comportano l'adozione di metodologie di analisi, soluzioni
progettuali, scelte realizzative ed approcci tecnologici non
consolidati e finalizzate alla messa a punto di prodotti, processi
produttivi o servizi da trasferire in produzione alla conclusione
dell'attività stessa, nonché iniziative che coinvolgano
più direttamente il trasferimento dei risultati derivanti
dalla ricerca tecnologica o da altre conoscenze nell'attività
produttiva.
Spese Ammissibili
Sono escluse dai benefici previsti dalla legge tutte quelle attività
che non rientrano nelle definizioni di cui sopra, in particolare
quelle il cui rilievo rispetto alle attività produttive
non sono direttamente collegabili ad aspetti tecnologici, bensì
a problematiche di tipo organizzativo o commerciale.
Per le grandi imprese sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative
di cui ai punti a) e b) che abbiano un carattere di addizionalità
rispetto all'ordinaria attività di ricerca e sviluppo
dell'impresa.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute nell'esercizio precedente
a quello in cui si presenta la domanda ed imputate al relativo
conto economico in conformità di quanto indicato nella
relazione di cui all'art.2428 del Codice Civile.
I costi riguardano, più precisamente, le voci di seguito
indicate:
a) costi del personale impiegato;
b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione
di conoscenze;
d) oneri per spese generali definiti nella misura del 40% dei
costi del personale di cui alla lettera a).
In ogni caso, le voci imputate non possono riguardare beni, prestazioni
e servizi direttamente impiegati per le attività produttive.
Intervento
Agevolativo
L'intervento accorda un incentivo fiscale determinato in funzione
delle dimensioni dell'impresa richiedente nonché della
ubicazione delle unità locali presso le quali vengono
condotte le attività di ricerca e sviluppo sulla base
delle seguenti percentuali:
|
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi
imprese |
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Aree Obiettivo 1 |
30% |
25% |
20% |
|
Aree art. 92, par. 3, lettera
c) |
25% |
20% |
15% |
|
Restanti aree |
20% |
15% |
10% |
Sviluppi futuri
A decorrere dalle dichiarazioni-domanda riferite al terzo periodo
d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento,
sono riconosciute, su richiesta dell'interessato, maggiorazioni
delle agevolazioni da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto
alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi d'imposta
antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed
imputati al conto economico, nei medesimi esercizi.
La maggiorazione è determinata in rapporto alla differenza
tra il costo agevolabile riferito all'esercizio per il quale
è presentata la dichiarazione-domanda per l'accesso ai
benefici ed il corrispondente valore medio del triennio precedente
applicando, in funzione delle dimensioni dell'impresa e della
ubicazione dell'unità locale presso la quale le attività
sono svolte, le seguenti percentuali:
|
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi
imprese |
|
Aree Obiettivo 1 |
6% |
5% |
4% |
|
Aree art. 92, par. 3, lettera
c) |
5% |
4% |
3% |
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Restanti aree |
4% |
3% |
2% |
Cumulabilità
Le agevolazioni di cui alla Legge 140/97 non sono cumulabili
con altre agevolazioni previste per attività di ricerca
industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie
o comunque concesse da enti ed istituzioni pubbliche. |