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Riassunto
Il pacchetto occupazione interviene all'articolo 14 nel settore
della ricerca prevedendo incentivi alle imprese per l'avviamento
dei giovani alla ricerca, il distacco temporaneo presso le imprese
di ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca con
eventuali integrazioni di contributi agli enti stessi per l'assunzione
a contratto di personale in sostituzione.
Si dispone inoltre il riordino della formazione professionale
(art. 17), si prevedono tirocini formativi e di orientamento
(art. 18); si estendono le disposizioni sui lavori socialmente
utili a particolari progetti di ricerca (art. 20, comma 2).
Art. 14. (Occupazione
nel settore della ricerca)
Paragrafo
1
Con uno o più decreti del Mìnistro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse fìnanziarie di
cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modifìcazioni; legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre
1992, n. 488; decreto- legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa
legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo
1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa
legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto
1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa
legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere
assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie
imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli
17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati
e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la
stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a
tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di durata
predeterminata.
Paragrafo 2
In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore,
è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico,
di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e
tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo
1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso
i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
Paragrafo 3
L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa
o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato
e per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una
sola volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le
funzioni, nonché le modalità di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto
assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17
e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso,
a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto
dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
Paragrafo 4
Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse
di cui alla predetta disposizione, nonché per l'anno 1998,
a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse
agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni
in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni
dei contributi ordinari finalizzate alla copertura, nella misura
determinata dai medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione,
in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma
universitario, di laureati o di dottori di ricerca con contratto
a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata
non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attività di ricerca.
Paragrafo 5
I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione
e di selezione delle richieste di contributo e di integrazione,
gli importi massimi del contributo e dell'integrazìone
per ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalità stabilite
dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità
di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del contributo
e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione
del personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del
distacco temporaneo, nonché apposite modalità di
monitoraggio e di verifica. |