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Riassunto
La legge 215/92 si propone
di favorire la creazione di nuove imprese "al femminile",
di formare e qualificare professionalmente le nuove imprenditrici
e di favorire lo sviluppo di varie attività informative
di supporto da parte delle regioni.
In particolare, l'analisi successiva si focalizza sugli interventi
finalizzati:
- all'avvio di nuove attività;
- all'acquisto di attività preesistenti;
- alla realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi
all'introduzione di qualificazione ed innovazione di prodotto,
tecnologica o organizzativa;
- all'acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento
dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione,
di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo
di sistemi di qualità.
Tali interventi possono essere realizzati da società cooperative,
di persone, di capitali e da imprese individuali a partecipazione
femminile localizzate sul territorio nazionale ed operanti nei
settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi. I soggetti indicati devono
rispettare da un lato i parametri dimensionali previsti per le
piccole imprese e dall'altro stabilite percentuali di partecipazione
femminile.
Forme di contribuzione
Per la realizzazione delle attività indicate sono previsti:
1) contributi in conto capitale sia per investimenti già
effettuati che per investimenti ancora da realizzare;
2) crediti d'imposta, solo per investimenti effettuati,
alternativi ai contributi in conto capitale, per gli stessi investimenti
e per un importo equivalente.
3) contributi in conto interessi in aggiunta ai contributi
in conto capitale o ai crediti d'imposta, concessi da Mediocredito
Centrale mediante gli istituti di credito convenzionati.
Il contributo in conto capitale, o, in alternativa il credito
d'imposta, é cumulabile con il contributo in conto interessi
entro il limite massimo dell'80% della spesa ammessa all'agevolazione.
La misura di tali agevolazioni varia in funzione della localizzazione
dell'impresa e della tipologia di investimento.
Le agevolazioni indicate non possono essere concesse se per le
stesse spese oggetto della domanda sono state ottenute agevolazioni
previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome
di Trento e Bolzano.
Ente preposto
Le domande devono essere trasmesse mediante raccomandata postale,
con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato entro il 31 dicembre di ogni anno; la valutazione
che avverrà entro il 30 aprile dell'anno successivo. |