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Scheda riassuntiva della Legge
236/93
Articolo 9 - Azioni di formazione
aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati |
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Riassunto
L'intervento in questione prevede l'istituzione di due fondi
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
Fondo per l'occupazione ed il Fondo per lo sviluppo.
1. Fondo per l'occupazione
E' stato istituito allo scopo di finanziare misure straordinarie
di politica del lavoro che risultino finalizzate a sostenere
i livelli occupazionali e promuovere nuove imprese giovanili.
Nella definizione delle misure di intervento è necessario
tenere in considerazione alcuni elementi:
- crisi territoriali e/o settoriali gravi,
- situazioni di sviluppo ritardato e/o di depressione economica,
- processi di ristrutturazione, di riconversione industriale
e di deindustrializzazione,
- fenomeni di degrado sociale, economico oppure ambientale e
di mancata valorizzazione o difesa del patrimonio artistico e
storico.
2. Fondo per lo sviluppo
E' stato istituito allo scopo di e per consentire la realizzazione
di nuovi programmi di reindustrializzazione, interventi per la
creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione ed
azioni di sviluppo a livello locale.
Il provvedimento prevede anche l'utilizzo del Fondo speciale
per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione,
già disciplinato dalla Legge Marcora.
3. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo della occupazione. |

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Articolo 9 - Interventi
di formazione continua - Azioni di sistema |
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Riassunto
Il provvedimento in oggetto finanzia, concedendo un contributo
a fondo perduto, azioni di formazione continua a carattere interregionale
promosse attraverso piani formativi che si qualifichino per l'innovatività
rispetto alla strumentazione ed all'organizzazione della formazione
già sperimentata, la misurabilità dell'efficacia
in funzione delle aspettative occupazionali, la trasferibilità
di azioni e strumenti alle diverse aree territoriali, agli utenti
ed alle situazioni aziendali, la complementarietà con
altre iniziative comunitarie o nazionali.
I soggetti coinvolti sono quelli previsti dalla Legge 236/93,
art.9, comma 3 e 3 bis, i quali devono presentare le domande
al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro il 15
luglio 1998.
Erogazione
L'erogazione avviene in due tranche: il 50% a titolo di acconto
ed il restante 50% a saldo per ciascuna annualità. La
durata dei singoli progetti, infatti, non può superare
i 24 mesi e sussiste l'obbligo di indicare, per ciascun anno,
i contenuti tecnici ed i corsi previsti.
Il Ministero del Lavoro garantisce azioni di promozione, informazione,
animazione e supporto durante l'ideazione e la progettazione,
nonché di assistenza tecnica alle Regioni ed al coordinamento
interregionale; con il sostegno del Comitato scientifico appositamente
istituito e tramite l'ISFOL, si fa, altresì, garante del
monitoraggio e della valutazione intermedia e finale dei progetti
approvati.
Retroattività
Non è ammessa la retroattività del provvedimento
nei riguardi delle spese sostenute per la realizzazione delle
iniziative. |

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Articolo
9 - Azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori
degli Enti ex Lege 40/87 |
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Riassunto
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale concede agli
enti privati che svolgano attività espressamente previste
dal presente provvedimento, e rientranti nell'ambito delle competenze
statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978 n.845,
contributi a fondo perduto, secondo modalità che devono
essere definite dalle Regioni, per le spese generali di amministrazione
relative al coordinamento
operativo a livello nazionale degli Enti medesimi che non possono
essere coperte da un contributo regionale.
Questo tipo di azioni viene approvato e finanziato dalle Regioni
che ricevono le risorse dal Ministero stesso e adottano le modalità
attuative per la presentazione e l'istruttoria delle domande
di contributo.
Procedura
Il Ministero garantisce azioni di promozione, informazione, animazione
e supporto durante l'ideazione e la progettazione, nonché
di assistenza tecnica alle Regioni ed al coordinamento interregionale;
con il sostegno del Comitato scientifico appositamente istituito
e tramite l'ISFOL, si fa, altresì, garante del monitoraggio
e della valutazione intermedia e finale dei progetti approvati.
Le Regioni interessate sono Basilicata, Calabria, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Lazio e Sardegna.
Le Regioni, entro il 30 aprile 1998, attiveranno le procedure
relative alla presentazione e selezione dei progetti, comunicando
l'avvenuta adozione al Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale entro i successivi 90 giorni. |

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Articolo
9 - Azioni formative aziendali |
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Riassunto
Il provvedimento in oggetto finanzia, concedendo un contributo
a fondo perduto non superiore a 50 Ml di Lire per progetti aziendali
ed inferiore a 200 Ml per proposte pluriaziendali azioni di formazione
continua promosse attraverso piani formativi aziendali o territoriali
che siano caratterizzati da innovatività, sperimentalità
e trasferibilità e interessino le aree qualità,
innovazione tecnologica ed organizzativa, sicurezza e flessibilità.
Le iniziative devono qualificarsi come sperimentali ed esemplari
quanto a procedure, organizzazione, contenuti e finalità,
nonché rappresentare uno strumento idoneo a fronteggiare
l'attuale fase di trasformazione e di ristrutturazione delle
imprese.
I soggetti proponenti possono essere le singole imprese oppure
i gruppi composti da più imprese coinvolte. Questi inoltrano
alla Regione, Assessorato alla formazione professionale, le domande
di contributo a partire dal 30 aprile 1998 e, nell'arco di 30
giorni dalla data di protocollo, ricevono una risposta in merito
all'ammissione a contributo ovvero al rigetto della richiesta.
La stessa Regione, infatti, provvede all'istruttoria e stila
la graduatoria dei progetti, tenendo in considerazione opportuni
criteri di ammissibilità e l'ordine di arrivo.
Erogazione
L'erogazione avviene secondo le modalità definite dalla
Regione sulla base delle proprie procedure e fino all'esaurimento
delle risorse regionali.
Il Ministero del Lavoro garantisce azioni di promozione, informazione,
animazione e supporto durante l'ideazione e la progettazione,
nonché di assistenza tecnica alle Regioni ed al coordinamento
interregionale; con il sostegno del Comitato scientifico appositamente
istituito e tramite l'ISFOL, si fa, altresì, garante del
monitoraggio e della valutazione intermedia e finale dei progetti
approvati.
Durata dei
Progetti
La durata dei singoli progetti non può superare i 12 mesi.
Retroattività
La Circolare ministeriale in oggetto attribuisce al provvedimento
valore retroattivo per il periodo che decorre dalla data di pubblicazione
della Circolare medesima a quella relativa alla comunicazione
formale di ammissione a contribuzione delle spese sostenute in
detto intervallo dal soggetto proponente per la realizzazione
de progetto. |
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