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Finalità
Favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese mediante
la concessione di anticipazioni ad intermediari finanziari.
Beneficiari
Le piccole e medie imprese con sede in Italia costituite come
società di capitali, anche in forma cooperativa, rientranti
nei parametri comunitari.
Nel caso di partecipazioni acquisite a fronte di programmi di
sviluppo connessi con progetti, valutati da Mediocredito Centrale,
ad altissimo rischio economico, le piccole e medie imprese devono
presentare un valore dell'utile più ammortamenti (cash-flow)
positivo negli ultimi due esercizi completi.
Le piccole e medie imprese che non hanno chiuso due esercizi
completi di attività devono presentare un valore del margine
operativo lordo (MOL) positivo nell'esercizio non completo e
un valore dell'utile più ammortamenti (cash-flow) positivo
nell'esercizio completo.
Intermediari
destinatari delle anticipazioni
- Banche o enti creditizi aventi sede legale in uno degli Stati
membri dell'U.E.;
- Società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del T.U. bancario;
- Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
(S.F.I.S.) iscritte nell'albo di cui all'art. 2, comma 3, della
legge n. 317/91.
Requisiti
degli intermediari
Gli intermediari devono possedere all'atto della richiesta dell'anticipazione
e mantenere per tutta la durata dell'anticipazione medesima i
seguenti requisiti:
1. capitale sociale interamente versato non inferiore a 20 volte
il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione di
società per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole
imprese, ovvero non inferiore a 100 volte nel caso di partecipazioni
nelle medie imprese;
2. appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria
all'attività di assunzione di partecipazioni e comprendente
un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale
di rischio;
3. solo per le società finanziarie (ex art. 107 T.U. bancario):
- possedere una capacità operativa adeguata agli investimenti
proposti, desumibile dall'aver svolto attività nel settore
delle assunzioni di partecipazioni finanziarie per un periodo
di almeno 3 anni;
- aver acquisito almeno 5 partecipazioni in piccole e medie imprese
ed avere effettuato almeno 3 smobilizzi nell'ultimo triennio;
- aver conseguito complessivamente nell'ultimo triennio un utile
operativo a seguito degli investimenti effettuati.
Requisiti
delle partecipazioni
- devono riguardare azioni o quote di nuova emissione;
- devono essere temporanee e di minoranza;
- devono essere acquisite a fronte di un programma di sviluppo
della piccola e media impresa di durata almeno triennale, corredato
da un piano finanziario e contenente indicazioni sugli investimenti
da effettuare e sulle prospettive di mercato, con riferimento
anche all'eventuale incidenza della attività di ricerca
e dell'innovazione del prodotto sul programma di sviluppo;
Sono ammissibili le partecipazioni ancora da acquisire all'atto
della presentazione delle richieste e le partecipazioni acquisite
nei 6 mesi antecedenti la data di presentazione delle richieste
di concessione dell'anticipazione, purché tali partecipazioni
siano acquisite a partire dal 5/2/1999.
Misura dell'agevolazione
L'anticipazione è concessa all'intermediario in misura
non superiore al 50% dell'intera partecipazione e comunque per
un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola
operazione di anticipazione.
Durata della partecipazione
A decorrere dalla data di sottoscrizione, non superiore a 7 anni
(prorogabili fino a un massimo di 10) e non inferiore a 3 anni.
Pegno
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi
di restituzione, a qualsiasi titolo, dell'anticipazione, gli
intermediari sono tenuti a costituire in pegno le quote o le
azioni acquisite per un valore pari all'importo dell'anticipazione
concessa.
Interessi
sull'anticipazione
Alla data di dismissione della partecipazione gli intermediari
sono tenuti a restituire l'anticipazione al Fondo maggiorata
degli interessi composti su base annua (365/360) ad un tasso
pari al tasso d'inflazione effettivo sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
per ciascun anno di durata dell'anticipazione e per i periodi
parziali di anno, con valuta di accredito al Mediocredito Centrale
non superiore a 15 giorni dopo la data di dismissione.
Commissione
di gestione
Sull'ammontare dei dividendi percepiti l'intermediario corrisponde
annualmente al Fondo una quota commisurata al rapporto tra partecipazione
acquisita con l'anticipazione e partecipazione globale, trattenendo
una commissione di gestione pari a:
- 2% annuo per i primi 5 miliardi di anticipazione;
- 1% annuo per l'importo eccedente i 5 miliardi.
Dismissione
della partecipazione
Plusvalenza
In caso di plusvalenza rispetto al prezzo di acquisto delle azioni
o quote , risultante dall'atto notarile o dal fissato bollato
relativo alla cessione delle quote o delle azioni, gli intermediari
sono tenuti a versare al Fondo il maggior importo fra gli interessi
dovuti e il 60% della plusvalenza di competenza del Fondo
Minusvalenza
La perdita risultante dalla differenza tra prezzo di acquisto
delle quote o azioni e prezzo di cessione è liquidata
in unica soluzione dal Fondo di garanzia a favore delle PMI (se
ne è stato previsto l'intervento) previa restituzione
della anticipazione maggiorata dei relativi interessi, nelle
seguenti misure per scaglioni di importo:
- fino all'80% per i primi 2 mld dell'ammontare delle partecipazioni;
- fino al 50% per importi superiori a 2 mld e fino a 10 mld;
- fino al 20% per importi superiori a 10 mld e fino a 20 mld.
Dismissione
anticipata
Gli intermediari che dismettano la partecipazione prima del compimento
del terzo anno sono tenuti a restituire al Mediocredito Centrale
l'anticipazione maggiorata degli interessi al tasso pari alla
media dei rendimenti lordi dei BOT a 12 mesi emessi nel periodo
di durata dell'anticipazione, maggiorato di 5 punti, per il periodo
decorrente dalla data di erogazione dell'anticipazione alla data
di effettiva restituzione della medesima al Fondo, con valuta
di accredito al Mediocredito Centrale non superiore a 15 giorni
dopo la data di dismissione.
Procedura
di concessione dell'anticipazione
Le richieste di concessione delle anticipazioni devono pervenire
complete al Mediocredito Centrale entro il 31 gennaio, il 30
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno. La concessione
dell'anticipazione è deliberata entro il 31 marzo, il
30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno per
le richieste pervenute rispettivamente entro il 31/1, il 30/4,
il 31/7 ed il 31/10.
Cumulabilità
L'agevolazione è cumulabile, sullo stesso investimento,
con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa
massima fissata dall'Unione Europea. |