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Scheda riassuntiva della Legge 240/81
Titolo III - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili
tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste

Premessa
La legge 240/81, limitatamente al Titolo III oggetto della presente analisi, intende promuovere la formazione di strutture associate (consorzi e società consortili) costituite, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori indicati, sia che appartengano a settori differenti.

Riassunto
La legge 240/81 intende favorire la formazione di consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori indicati sia che appartengano a settori diversi.
I programmi finanziabili e le spese ammissibili concernono investimenti in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione di programmi per la promozione delle attività consortili. In particolare: attrezzature, impianti, beni strumentali, terreni e fabbricati, materiali di consumo, costi per il personale assegnato alla realizzazione del programma, acquisizione di servizi, acquisto o realizzazione di software, azioni di promozione commerciale, avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, partecipazione a gare ed appalti.
Il Mediocredito Centrale, su richiesta delle banche finanziatrici, può intervenire alternativamente in uno dei seguenti modi:
1) intervento misto (rifinanziamenti/contributo agli interessi): l'intervento assume la forma del rifinanziamento nella misura del 100% dell'operazione ad un tasso equivalente al costo della provvista determinato bimestralmente dal Ministero del Tesoro ed integrato in un contributo in conto interessi che consente al soggetto finanziato di corrispondere i tassi agevolati nella misura del:
- 30% del tasso di riferimento per i consorzi ubicati nelle aree depresse del paese (zone rientranti nell'Obiettivo 1 -Mezzogiorno- e nell'Obiettivo 2);
- 60% del tasso di riferimento per i consorzi ubicati nel resto del territorio nazionale.
2) intervento nella forma contributiva: prevede solo il contributo in conto interessi.
Ai consorzi ammessi alle agevolazioni possono essere accordate anche delle garanzie integrative dei Fondi Centrali; contributi in conto capitale accordati ai sensi dell'art. 20 della L. 317/91; forme di prefinanziamento.
L'importo massimo dei finanziamenti é di due miliardi di lire e la durata massima é di 10 anni.
Per la procedura é competente il Mediocredito Centrale. La richiesta di agevolazione deve essere inoltrata, dalla banca finanziatrice al Mediocredito entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento.

Validità
Non sono previste limitazioni

Istituzione preposta
Banche abilitate a presentare la richiesta di finanziamento e Mediocredito Centrale

Soggetti beneficiari
Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla presente legge:
- i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese;
- i consorzi costituiti da imprese artigiane, purché si prefiggano anche scopi diversi dai seguenti: l'approvvigionamento delle materie prime necessarie alle imprese, la presentazione collettiva dei prodotti, la vendita dei prodotti, l'assunzione dei lavori, la presentazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese associate;
I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese (per le imprese appartenenti al settore tessile/abbigliamento il numero dev'essere inferiore a otto e non inferiore a cinque), e la quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20% del fondo consortile o capitale sociale.
I consorzi e le società consortili, inoltre, non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, nemmeno in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile.
Tale divieto dev'essere espressamente previsto nello statuto.
Sono escluse le imprese che hanno dei collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad uno stesso gruppo imprenditoriale

Limiti dimensionali e localizzazione
Le PMI dei settori Industria, commercio, artigianato situati in tutto il territorio nazionale.

Attività finanziabili
I programmi finanziabili e le spese ammissibili concernono:
- attrezzature, impianti, beni strumentali;
- terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25% del costo del programma;
- acquisti dei necessari materiali di consumo;
- personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;
- realizzazione di prototipi;
- acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza ed assistenza tecnica ed organizzativa;
- acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;
- acquisto o realizzazione di software;
- promozione commerciale con particolare riferimento a: organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi di mercato, all'approntamento di cataloghi e calendari;
- avvio e potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche attraverso la partecipazione a società estere costituite per lo svolgimento di tale attività;
- partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei programmi volti a promuovere una o più delle attività previste dall'art. 19 della L. 317/91.
I beni acquistati per la realizzazione del programma, devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno 3 anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati tale limite é esteso a 10 anni.

Tipologia dell'intervento agevolativo
Il Mediocredito Centrale, su richiesta delle banche finanziatrici, può intervenire alternativamente in uno dei seguenti modi:
1) intervento misto (rifinanziamento/contributo agli interessi)
a) il rifinanziamento viene attuato al tasso nominale annuo anticipato corrisposto in via semestrale ed equivalente al costo della provvista, determinato mensilmente dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 902/1976 (tasso di riferimento) e vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento nella misura del 100%;
b) il contributo é semestrale, posticipato, ed equivale alla differenza fra rate costanti di capitale e interessi, rispettivamente, dei piani di ammortamento del finanziamento al tasso di riferimento ed al tasso agevolato, ambedue nominali annui posticipati corrisposti in via semestrale.
2) intervento in forma contributiva (contributo agli interessi). Questa forma concerne solo il contributo semestrale posticipato pari alla differenza fra rate costanti di capitale e interessi rispettivamente, dei piani di ammortamento del finanziamento al tasso di riferimento ed al tasso agevolato, ambedue nominali annui posticipati corrisposti in via semestrale.
3) Garanzia integrativa. I finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili, ai sensi della L.317/91, possono essere assistiti dalla garanzia integrativa dei Fondi centrali di garanzia costituiti presso, il Mediocredito Centrale ai sensi dell'ex art. 20 L. 675/77 ed ex art. 7 L. 517/75 (a quest'ultimo fondo possono accedere esclusivamente i consorzi e le società consortili costituiti prevalentemente da imprese commerciali).
La garanzia deve essere richiesta seguendo le modalità previste dalle relative circolari vigenti del Mediocredito Centrale.
4) Concorso del finanziamento agevolato con il contributo in conto capitale accordato ai sensi dell'art. 20 della L. 317/91. Il Mediocredito Centrale, che in ogni caso, dev'essere informato del contributo in conto capitale accordato, provvede a limitare (se necessario) il finanziamento agevolato, oppure, qualora il finanziamento agevolato sia già stato concesso, a revocare quanto accordato in eccedenza, tenuto conto del contributo in conto capitale stesso.
Le banche finanziatrici, dopo aver deliberato i finanziamenti ed in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento a tasso agevolato a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare equivalente alla differenza fra l'importo complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento concesso dalla banca.
L'importo massimo dei finanziamenti é di due miliardi di lire e la durata massima é di 10 anni.
In ogni caso, i finanziamenti agevolati non possono complessivamente superare il 60% delle spese previste. Quest'ultimo limite viene elevato all'80% per i finanziamenti concessi ai consorzi localizzati nei territori indicati nell'allegato al Regolamento CE n. 2052/88 del consiglio attualmente vigente e per i territori colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con Decisione della Commissione del 21 marzo 1989 ed interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo previste dal citato regolamento (zone Obiettivo 1-Mezzogiorno- e zone Obiettivo 2).
Il periodo di utilizzo e preammortamento non può comunque essere superiore a:
- 1 anno, per i finanziamenti di durata fino a 5 anni,
- 2 anni, per i finanziamenti di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni.
I costi indicati nel programma ed ammessi al finanziamento agevolato si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione, salvo nel caso di partecipazione a gare ed appalti come indicato in precedenza.
Per i consorzi e le società consortili costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato al Regolamento CE n. 2052/88 del consiglio attualmente vigente e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con Decisione della Commissione del 21 marzo 1989 ed interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo (zone Obiettivo 1-Mezzogiorno- ed Obiettivo 2), ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengono i 4/5 del fondo o capitale sociale nel caso in cui il valore della quote o azioni determini il numero dei voti spettanti ai consorziati, le agevolazioni sono estese anche alla fase organizzativa e di avvio.

Date di presentazione delle richieste di finanziamento
La richiesta di intervento, inoltrata dalla banca finanziatrice, deve pervenire al Mediocredito Centrale non oltre 6 mesi dalla data di delibera della concessione del finanziamento.

Retroattività
Sono ammessi al finanziamento gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, mediante acquisizione diretta da parte del consorzio (o società consortile), finalizzati alla realizzazione di programmi intesi a promuovere una o più delle attività previste dall'art. 19 della L. 317/91. Procedure Presentazione della domanda
La richiesta di intervento deve pervenire al Mediocredito Centrale non oltre 6 mesi dalla data di delibera della concessione del finanziamento e deve essere inoltrata dalla banca finanziatrice.
Approvazione della domanda
L'iter di approvazione prevede, a seguito della presentazione della domanda di finanziamento dell'impresa all'istituto di credito prescelto, la delibera di concessione del finanziamento dal parte degli organi dell'istituto stesso. La banca inoltra poi la richiesta di agevolazione al Mediocredito Centrale il quale la esamina e delibera la concessione del finanziamento.
I tempi previsti per ottenere l'agevolazione sono piuttosto lunghi e complessivamente possono essere indicati negli 11/15 mesi (circa 2/4 mesi per la banca e 9/11 mesi per Mediocredito Centrale).

Erogazione
L'intervento di Mediocredito Centrale decorre dalle erogazioni effettuate dalle banche, anche a titolo di prefinanziamento. Il ritardo con cui viene effettuata l'erogazione del finanziamento é compensato con una maggiorazione pari al costo della provvista vigente al momento della decorrenza dell'intervento. Il rifinanziamento viene erogato con valuta corrente.
L'erogazione viene disposta previa presentazione di un'adeguata documentazione e le modalità si differenziano a seconda che si tratti di un intervento misto o di un intervento nella forma contributiva.
L'intervento agevolativo decade nel caso in cui:
- non vi sia stato alcun utilizzo nei 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, salvo che, prima dello scadere del termine, non venga richiesta dalla banca finanziatrice ed accordata dal Mediocredito Centrale una proroga;
- in presenza di una richiesta di chiarimenti espressa dal Mediocredito Centrale, questi non vengano forniti entro 6 mesi.
Sono anche previste delle condizioni di revoca dell'intervento.