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Premessa
La legge 240/81, limitatamente al Titolo III oggetto della presente
analisi, intende promuovere la formazione di strutture associate
(consorzi e società consortili) costituite, anche in forma
cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo
di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione
dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate
appartengano ad uno solo dei settori indicati, sia che appartengano
a settori differenti.
Riassunto
La legge 240/81 intende favorire la formazione di consorzi e
società consortili costituiti, anche in forma cooperativa,
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e dell'artigianato,
allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e
la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate,
sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori
indicati sia che appartengano a settori diversi.
I programmi finanziabili e le spese ammissibili concernono investimenti
in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione
di programmi per la promozione delle attività consortili.
In particolare: attrezzature, impianti, beni strumentali, terreni
e fabbricati, materiali di consumo, costi per il personale assegnato
alla realizzazione del programma, acquisizione di servizi, acquisto
o realizzazione di software, azioni di promozione commerciale,
avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, partecipazione
a gare ed appalti.
Il Mediocredito Centrale, su richiesta delle banche finanziatrici,
può intervenire alternativamente in uno dei seguenti modi:
1) intervento misto (rifinanziamenti/contributo agli interessi):
l'intervento assume la forma del rifinanziamento nella misura
del 100% dell'operazione ad un tasso equivalente al costo della
provvista determinato bimestralmente dal Ministero del Tesoro
ed integrato in un contributo in conto interessi che consente
al soggetto finanziato di corrispondere i tassi agevolati nella
misura del:
- 30% del tasso di riferimento per i consorzi ubicati nelle aree
depresse del paese (zone rientranti nell'Obiettivo 1 -Mezzogiorno-
e nell'Obiettivo 2);
- 60% del tasso di riferimento per i consorzi ubicati nel resto
del territorio nazionale.
2) intervento nella forma contributiva: prevede solo il contributo
in conto interessi.
Ai consorzi ammessi alle agevolazioni possono essere accordate
anche delle garanzie integrative dei Fondi Centrali; contributi
in conto capitale accordati ai sensi dell'art. 20 della L. 317/91;
forme di prefinanziamento.
L'importo massimo dei finanziamenti é di due miliardi
di lire e la durata massima é di 10 anni.
Per la procedura é competente il Mediocredito Centrale.
La richiesta di agevolazione deve essere inoltrata, dalla banca
finanziatrice al Mediocredito entro 6 mesi dalla delibera di
concessione del finanziamento.
Validità
Non sono previste limitazioni
Istituzione
preposta
Banche abilitate a presentare la richiesta di finanziamento e
Mediocredito Centrale
Soggetti beneficiari
Sono ammessi a godere dei benefici previsti dalla presente legge:
- i consorzi e le società consortili costituiti, anche
in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese;
- i consorzi costituiti da imprese artigiane, purché si
prefiggano anche scopi diversi dai seguenti: l'approvvigionamento
delle materie prime necessarie alle imprese, la presentazione
collettiva dei prodotti, la vendita dei prodotti, l'assunzione
dei lavori, la presentazione di garanzie in operazioni di credito
alle imprese associate;
I consorzi e le società consortili devono essere costituiti
da almeno cinque imprese (per le imprese appartenenti al settore
tessile/abbigliamento il numero dev'essere inferiore a otto e
non inferiore a cinque), e la quota consortile sottoscritta da
ciascuna impresa partecipante non può superare il 20%
del fondo consortile o capitale sociale.
I consorzi e le società consortili, inoltre, non possono
distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto
qualsiasi forma alle imprese consorziate, nemmeno in caso di
scioglimento del consorzio o della società consortile.
Tale divieto dev'essere espressamente previsto nello statuto.
Sono escluse le imprese che hanno dei collegamenti di carattere
tecnico-finanziario od organizzativo, tali da configurare le
stesse come società appartenenti ad uno stesso gruppo
imprenditoriale
Limiti dimensionali
e localizzazione
Le PMI dei settori Industria, commercio, artigianato situati
in tutto il territorio nazionale.
Attività
finanziabili
I programmi finanziabili e le spese ammissibili concernono:
- attrezzature, impianti, beni strumentali;
- terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25% del costo
del programma;
- acquisti dei necessari materiali di consumo;
- personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma
e relative spese di formazione;
- realizzazione di prototipi;
- acquisizione dall'esterno di servizi, ivi compresa la progettazione,
di consulenza ed assistenza tecnica ed organizzativa;
- acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione
dei programmi;
- acquisto o realizzazione di software;
- promozione commerciale con particolare riferimento a: organizzazione
e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento
di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi di mercato,
all'approntamento di cataloghi e calendari;
- avvio e potenziamento di organizzazioni comuni di vendita,
anche attraverso la partecipazione a società estere costituite
per lo svolgimento di tale attività;
- partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione
dei programmi volti a promuovere una o più delle attività
previste dall'art. 19 della L. 317/91.
I beni acquistati per la realizzazione del programma, devono
essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà
dei consorzi o delle società consortili per almeno 3 anni.
Nel caso si tratti di terreni e fabbricati tale limite é
esteso a 10 anni.
Tipologia
dell'intervento agevolativo
Il Mediocredito Centrale, su richiesta delle banche finanziatrici,
può intervenire alternativamente in uno dei seguenti modi:
1) intervento misto (rifinanziamento/contributo agli interessi)
a) il rifinanziamento viene attuato al tasso nominale annuo anticipato
corrisposto in via semestrale ed equivalente al costo della provvista,
determinato mensilmente dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art.
20 del D.P.R. 902/1976 (tasso di riferimento) e vigente alla
data di stipulazione del contratto di finanziamento nella misura
del 100%;
b) il contributo é semestrale, posticipato, ed equivale
alla differenza fra rate costanti di capitale e interessi, rispettivamente,
dei piani di ammortamento del finanziamento al tasso di riferimento
ed al tasso agevolato, ambedue nominali annui posticipati corrisposti
in via semestrale.
2) intervento in forma contributiva (contributo agli interessi).
Questa forma concerne solo il contributo semestrale posticipato
pari alla differenza fra rate costanti di capitale e interessi
rispettivamente, dei piani di ammortamento del finanziamento
al tasso di riferimento ed al tasso agevolato, ambedue nominali
annui posticipati corrisposti in via semestrale.
3) Garanzia integrativa. I finanziamenti concessi ai consorzi
ed alle società consortili, ai sensi della L.317/91, possono
essere assistiti dalla garanzia integrativa dei Fondi centrali
di garanzia costituiti presso, il Mediocredito Centrale ai sensi
dell'ex art. 20 L. 675/77 ed ex art. 7 L. 517/75 (a quest'ultimo
fondo possono accedere esclusivamente i consorzi e le società
consortili costituiti prevalentemente da imprese commerciali).
La garanzia deve essere richiesta seguendo le modalità
previste dalle relative circolari vigenti del Mediocredito Centrale.
4) Concorso del finanziamento agevolato con il contributo in
conto capitale accordato ai sensi dell'art. 20 della L. 317/91.
Il Mediocredito Centrale, che in ogni caso, dev'essere informato
del contributo in conto capitale accordato, provvede a limitare
(se necessario) il finanziamento agevolato, oppure, qualora il
finanziamento agevolato sia già stato concesso, a revocare
quanto accordato in eccedenza, tenuto conto del contributo in
conto capitale stesso.
Le banche finanziatrici, dopo aver deliberato i finanziamenti
ed in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare
operazioni di prefinanziamento a tasso agevolato a condizione
che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi
propri per un ammontare equivalente alla differenza fra l'importo
complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento
concesso dalla banca.
L'importo massimo dei finanziamenti é di due miliardi
di lire e la durata massima é di 10 anni.
In ogni caso, i finanziamenti agevolati non possono complessivamente
superare il 60% delle spese previste. Quest'ultimo limite viene
elevato all'80% per i finanziamenti concessi ai consorzi localizzati
nei territori indicati nell'allegato al Regolamento CE n. 2052/88
del consiglio attualmente vigente e per i territori colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con Decisione della
Commissione del 21 marzo 1989 ed interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo previste dal citato regolamento (zone Obiettivo 1-Mezzogiorno-
e zone Obiettivo 2).
Il periodo di utilizzo e preammortamento non può comunque
essere superiore a:
- 1 anno, per i finanziamenti di durata fino a 5 anni,
- 2 anni, per i finanziamenti di durata superiore a 5 anni e
fino a 10 anni.
I costi indicati nel programma ed ammessi al finanziamento agevolato
si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.
Sono in ogni caso escluse le spese amministrative e di gestione,
salvo nel caso di partecipazione a gare ed appalti come indicato
in precedenza.
Per i consorzi e le società consortili costituiti per
almeno 4/5 da imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato
al Regolamento CE n. 2052/88 del consiglio attualmente vigente
e per i territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con Decisione della Commissione del 21 marzo 1989
ed interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo (zone Obiettivo
1-Mezzogiorno- ed Obiettivo 2), ovvero da imprese localizzate
negli stessi territori che detengono i 4/5 del fondo o capitale
sociale nel caso in cui il valore della quote o azioni determini
il numero dei voti spettanti ai consorziati, le agevolazioni
sono estese anche alla fase organizzativa e di avvio.
Date di presentazione
delle richieste di finanziamento
La richiesta di intervento, inoltrata dalla banca finanziatrice,
deve pervenire al Mediocredito Centrale non oltre 6 mesi dalla
data di delibera della concessione del finanziamento.
Retroattività
Sono ammessi al finanziamento gli investimenti in beni materiali
e immateriali effettuati successivamente al 25 ottobre 1991,
da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, mediante
acquisizione diretta da parte del consorzio (o società
consortile), finalizzati alla realizzazione di programmi intesi
a promuovere una o più delle attività previste
dall'art. 19 della L. 317/91. Procedure Presentazione della domanda
La richiesta di intervento deve pervenire al Mediocredito Centrale
non oltre 6 mesi dalla data di delibera della concessione del
finanziamento e deve essere inoltrata dalla banca finanziatrice.
Approvazione della domanda
L'iter di approvazione prevede, a seguito della presentazione
della domanda di finanziamento dell'impresa all'istituto di credito
prescelto, la delibera di concessione del finanziamento dal parte
degli organi dell'istituto stesso. La banca inoltra poi la richiesta
di agevolazione al Mediocredito Centrale il quale la esamina
e delibera la concessione del finanziamento.
I tempi previsti per ottenere l'agevolazione sono piuttosto lunghi
e complessivamente possono essere indicati negli 11/15 mesi (circa
2/4 mesi per la banca e 9/11 mesi per Mediocredito Centrale).
Erogazione
L'intervento di Mediocredito Centrale decorre dalle erogazioni
effettuate dalle banche, anche a titolo di prefinanziamento.
Il ritardo con cui viene effettuata l'erogazione del finanziamento
é compensato con una maggiorazione pari al costo della
provvista vigente al momento della decorrenza dell'intervento.
Il rifinanziamento viene erogato con valuta corrente.
L'erogazione viene disposta previa presentazione di un'adeguata
documentazione e le modalità si differenziano a seconda
che si tratti di un intervento misto o di un intervento nella
forma contributiva.
L'intervento agevolativo decade nel caso in cui:
- non vi sia stato alcun utilizzo nei 12 mesi dalla data di stipulazione
del contratto, salvo che, prima dello scadere del termine, non
venga richiesta dalla banca finanziatrice ed accordata dal Mediocredito
Centrale una proroga;
- in presenza di una richiesta di chiarimenti espressa dal Mediocredito
Centrale, questi non vengano forniti entro 6 mesi.
Sono anche previste delle condizioni di revoca dell'intervento. |