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Riassunto
L'intervento concede agevolazioni alle imprese ubicate nelle
"Aree Depresse", ossia nei comuni rientranti nelle
zone Obiettivo 1, 2 e 5b , ed in quelle indicate dall'art. 92.3.c
del Trattato di Roma che operano nel settore delle attività
estrattive e manifatturiere e che sostengono investimenti fissi
costituiti da macchinari e impianti nuovi di fabbrica da utilizzare
nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento
oppure all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla modernizzazione
di uno stabilimento esistente.
L'incentivo legato agli investimenti consiste in un credito di
imposta che il beneficiario può utilizzare per i versamenti
che affluiscono sul proprio conto corrente fiscale.
Tale credito d'imposta può essere utilizzato dalle imprese
beneficiarie per i pagamenti d'imposta, inclusi quelli per sostituto
d'imposta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di comunicazione dell'atto di liquidazione dell'agevolazione
stessa.
L'agevolazione massima ottenibile varia fra il 65 ed il 7,5%
delle spese ammesse in funzione delle aree in cui l'impresa beneficiaria
è localizzata ed alle dimensioni dell'azienda stessa.
L'importo massimo dell'agevolazione ottenibile nei 12 mesi è
pari a 10 miliardi di lire per unità locale, somma questa
rivedibile periodicamente con DM.
Esiste una condizione di realizzo dell'investimento che deve
essere verificata, pena la perdita dei benefici previsti.
Validità
Non sono previste scadenze
Istituzione
Preposta
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato -
D.G.P.I. - Divisione III - Roma
Soggetti Beneficiari
Sono ammesse all'agevolazione le imprese estrattive e manifatturiere
rientranti nella "Classificazione delle attività
economiche ISTAT '91" e stabilite nelle aree territoriali
definite come:
- Aree Obiettivo 1 (Zone del Meridione)
- Aree Obiettivo 2 (Zone in declino industriale del Centro Nord)
- Aree Obiettivo 5/b (Zone rurali svantaggiate)
Sono inoltre ammesse all'agevolazione le imprese che operano
nelle Aree rientranti nella fattispecie indicata dall'art. 92.3.c
del Trattato di Roma (aree di intervento in deroga alle norme
comunitarie).
Settori
Settore estrattivo e settore manifatturiero , come da "Classificazione
delle attività economiche ISTAT '91, sezioni C e D; esistono
inoltre delle attività sottoposte a limitazioni o esclusioni
in base all'applicazione di norme comunitarie. Settore estrattivo
e settore manifatturiero , come da "Classificazione delle
attività economiche ISTAT '91, sezioni C e D; esistono
inoltre delle attività sottoposte a limitazioni o esclusioni
in base all'applicazione di norme comunitarie.
Localizzazione
I soggetti beneficiari devono essere localizzati nelle:
- Aree Obiettivo 1 (Zone del Meridione)
- Aree Obiettivo 2 (Zone in declino industriale del Centro Nord)
- Aree Obiettivo 5/b (Zone rurali svantaggiate)
Possono accedere all'agevolazione le imprese che operano nelle
Aree rientranti nella fattispecie indicata dall' art. 92.3.c
del Trattato di Roma.
Attività
Finanziabili
Sono finanziati gli investimenti in:
- macchinari e impianti nuovi da utilizzare nel ciclo produttivo
o relativi alla creazione di un nuovo stabilimento ovvero
- all'ampliamento
- alla ristrutturazione
- alla ammodernamento
- alla riconversione
- alla riattivazione
- alla delocalizzazione di uno stabilimento esistente.
Non sono quindi ammissibili investimenti in:
- mero rinnovo di macchinari e impianti
- parti o componenti di macchine, in quanto non possiedono il
requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso
produttivo cui sono destinati.
Sono ammesse all'agevolazione le voci di costo di seguito indicate:
a) macchinari e impianti,
b) attrezzature di controllo della produzione,
c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei
dati,
d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni,
e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione
ambientale normato (EMAS o ISO 14001), ovvero all'acquisizione
del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché
connessi ai progetti illustrati ai punti a), b), c).
Gli investimenti relativi a software e servizi di consulenza
sono ammissibili secondo gli orientamenti e le limitazioni fissate
dall'UE e solo se effettuati da PMI.
Sono considerate utili al fine della determinazione del costo
totale dell'investimento tutte le spese fatturate, ivi comprese
quelle sostenute per montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio,
al netto di imposte, interessi passivi, spese notarili ed oneri
accessori.
Le opere murarie strettamente connesse all'installazione dei
macchinari e degli impianti, il montaggio, il collaudo, il trasporto
e l'imballaggio dei beni, i materiali di consumo e gli accessori
sono ammissibili nel limite massimo del 10% dell'investimento
complessivo per i macchinari e gli impianti stessi.
Gli acquisti possono essere effettuati:
- tramite acquisto diretto;
- ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, che disciplina la
vendita con riserva di proprietà;
- tramite il ricorso alla forma di sconto cambiario (Legge 1329/65
- Sabatini), a patto che non si richieda il contributo in conto
interessi;
- tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata,
con data comunque successiva al 20 ottobre 1995, data di pubblicazione
della delibera del CIPE.
In questo caso, per spese fatturate, si intendono quelle fatturate
dal fornitore alla società di leasing.
Al beneficiario è posta una condizione di realizzo dell'investimento:
I beni oggetto dell'agevolazione non devono essere alienati,
ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data della dichiarazione
in cui si richiede la liquidazione dell'agevolazione.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) I beni consegnati, a qualunque titolo, ad imprese diverse
dall'impresa beneficiaria, oppure installati in unità
locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di prenotazione
al contributo.
b) I beni ordinati 12 mesi anteriormente alla data presentazione
della dichiarazione di prenotazione delle risorse;
c) I beni acquistati nelle forme previste dall'art.1523 del Codice
Civile, che disciplina la vendita con riserva di proprietà,
dalla Legge 1329/65 (Legge Sabatini) o tramite operazioni di
locazione finanziaria ed i servizi per la cui fornitura siano
stati stipulati contratti prima dei termini suddetti al punto
b);
d) Gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse
altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie.
Tipologia
dell'Intervento
L'intervento accorda un "bonus fiscale" da utilizzare
come credito di imposta relativamente agli importi che l'impresa
beneficiaria dovrà versare sul suo conto corrente fiscale
per i pagamenti d'imposta, ivi incluso quelli per sostituto d'imposta,
la cui entità varia in funzione delle aree in cui è
localizzata l'impresa beneficiaria e delle sue dimensioni.
Per ciascuna unità locale, nell'arco dei 12 mesi a decorrere
dalla data della prima dichiarazione-domanda, ogni impresa può
ottenere agevolazioni nel limite 10 miliardi di lire complessivamente
calcolati sul cumulo degli investimenti effettuati.
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Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi
imprese |
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Aree Obiettivo 1 (Zona A) |
65% |
65% |
65% |
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Aree Obiettivo 1 (Zona B) |
55% |
55% |
40% |
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Aree Obiettivo 1 (Abruzzo) |
30% |
30% |
25% |
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Aree Obiettivo 1 (Molise) |
30% |
30% |
25% |
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Aree art. 92, par. 3, lettera
c) |
20% |
15% |
15% |
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Aree Obiettivo 2 |
15% |
7,5% |
5% |
Date di presentazione
delle richieste di agevolazione
I termini per la presentazione delle domande di concessione delle
agevolazioni sono sospesi fino a data da definirsi.
Retroattività
Gli ordini di acquisto e le conferme d'ordine del macchinario
o dell'impianto, che consentono la prenotazione degli aiuti,
non dovranno essere antecedenti alla data del 20 ottobre 1995,
corrispondente alla pubblicazione della delibera del CIPE sulla
Gazzetta Ufficiale.
Presentazione
della domanda
Le domande per la prenotazione delle risorse devono essere presentate
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Esse potranno essere spedite per posta o consegnate a mano a
"Ufficio accettazione Legge 341/95" presso il Ministero.
La modulistica necessaria è reperibile presso gli uffici
centrali e periferici del MICA. L'utilizzo degli appositi moduli
è obbligatorio, l'impiego di un documento differente o
non originale (fotocopia) non sarà ritenuto valido e comporterà
il rigetto della domanda stessa.
La domanda deve essere successiva all'emissione degli ordini
di acquisto ed alla conseguente ricezione delle conferme d'ordine
o, in caso di acquisto tramite locazione finanziaria, successiva
alla stipula del contratto.
Approvazione
della domanda
Entro circa 20 giorni dalla presentazione della domanda di prenotazione
delle risorse, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
comunica alle imprese interessate l'avvenuta prenotazione delle
risorse.
In tale intervallo di tempo, verifica la regolarità formale
della domanda e la disponibilità delle risorse stanziate,
rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande stesse.
L'impresa beneficiaria entro 30 mesi dalla data di presentazione
della dichiarazione-domanda deve realizzare gli investimenti
ed entro 32 mesi a decorrere dallo stesso termine deve inoltrare
al Ministero (con le stesse modalità della presentazione
della domanda - prenotazione delle risorse) un secondo modulo
che formalizza la richiesta di liquidazione, attestante il possesso
dei requisiti e l'avvenuta realizzazione dei progetti oggetto
dell'agevolazione, nel tassativo rispetto dei termini, pena la
decadenza dei benefici.
A questo punto il Ministero provvede a verificare la regolarità
formale della documentazione in suo possesso ed a comparare il
contenuto della domanda di prenotazione delle risorse con il
contenuto della domanda di fruizione delle risorse.
Erogazione
Se il controllo non riscontra difformità, il Ministero
liquida in una unica soluzione l'agevolazione spettante all'impresa,
nei limiti delle risorse prenotate, in base all'effettivo costo
sostenuto per l'investimento e senza considerare eventuali variazioni
in aumento del costo complessivo dei beni.
A decorrere dal 31° giorno successivo alla data di comunicazione
della liquidazione, le imprese possono portare l'importo concesso
dall'agevolazione liquidata in detrazione dai versamenti da effettuare
sul conto corrente fiscale.
L'agevolazione può essere utilizzata anche su più
versamenti fino a concorrenza del relativo importo, entro un
periodo di 5 anni dal citato provvedimento.
Se il controllo non riscontra difformità, il Ministero
liquiderà in una unica soluzione l'agevolazione spettante
all'impresa, nei limiti delle risorse prenotate.
L'agevolazione verrà liquidata commisurata all'effettivo
costo sostenuto per l'investimento, ad esclusione del caso di
variazioni in aumento del costo complessivo dei beni.
L'atto formale della "liquidazione" si sostanzia nell'invio
all'impresa beneficiaria di un in modulo in duplice copia che,
oltre a recare i dati identificativi dell'impresa, dell'investimento
e dell'agevolazione liquidata, riserva uno spazio al concessionario
del servizio di riscossione dei tributi per registrare l'importo
esatto dell'agevolazione accordata.
Tale comunicazione consentirà all'impresa beneficiaria
di detrarre automaticamente l'importo dell'agevolazione dai pagamenti
d'imposta.
Infatti dal 30° giorno successivo alla data di comunicazione
della liquidazione, le imprese possono portare l'importo concesso
dall'agevolazione liquidata in detrazione dai versamenti da effettuare
sul conto corrente fiscale.
L'agevolazione può essere utilizzata anche su più
versamenti, fino a concorrenza del relativo importo.
Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione all'impresa,
il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso
alle agevolazioni, effettuando anche dei controlli a campione
Ai fini dell'erogazione per le operazioni in leasing la società
deve aver corrisposto canoni in misura non inferiore al 15% del
costo del bene come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate
dal fornitore alla società locatrice.
Budget
IL CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica)
ha stabilito in 1.800 miliardi il plafond di risorse disponibili
per questo nuovo strumento ed il Ministero dell'Industria potrà
ricevere le prenotazioni da parte delle imprese solo entro tale
valore.
Revoca dell'incentivo
fiscale
Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione all'impresa,
il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso
alle agevolazioni, effettuando anche dei controlli a campione,
e provvede a revocare l'agevolazione qualora accerti che:
a) non esistono le condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
b) i beni oggetto dell'agevolazione sono stati alienati, ceduti
o distratti nei tre anni successivi alla data della richiesta
dell'agevolazione stessa;
c) l'impresa abbia richiesto ed ottenuto altre agevolazioni per
i medesimi investimenti.
In tutti questi casi il soggetto beneficiario è tenuto
a restituire l'agevolazione in misura corrispondente all'importo
effettivamente fruito, maggiorato di un interesse calcolato al
tasso di riferimento (per il settore industria) vigente alla
data di liquidazione dell'agevolazione.
Qualora, a seguito di controlli effettuati tramite i propri organi
centrali o periferici o attraverso altri enti o organismi, il
Ministero accerti che il soggetto beneficiario abbia rilasciato
false dichiarazioni, gli applicherà una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura variabile da due a quattro volte l'importo
dell'agevolazione liquidata |