GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 346/88
Modifiche all'articolo 1 della Legge 17 Febbraio 1982, n.46 - Agevolazioni per
progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi di lire

Riassunto
L'intervento è diretto ad agevolare le attività di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi.
Sono finanziabili tutte le attività inerenti il progetto di ricerca svolte da strutture interne all'impresa di adeguata capacità ed esperienza o commissionate a qualificati centri esterni.
Sono ammessi i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire.
Possono accedere alle agevolazioni, tra gli altri, le aziende artigiane, le imprese industriali singole o consorziate, le imprese operanti nel settore agroindustriale, che abbiano stabile organizzazione produttiva in Italia.
L'intervento prevede la concessione di un contributo in conto interessi in misura tale da ridurre il tasso di interesse a carico dell'impresa al 15% del tasso di riferimento e, in alcuni casi, un contributo in conto capitale per un importo massimo variabile in funzione di diversi parametri, aggiornato periodicamente con decreto ministeriale in funzione dell'andamento dei tassi di interesse.
L'intervento non è retroattivo e non è cumulabile con nessun altro intervento per progetti aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Ministeriale 8 Agosto 1997 (S.O. alla G.U. n.270 del 19 Novembre 1997) si applicano ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente dalle imprese, nonché ai progetti cooperazione internazionale presentati a partire da 31° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale

Validità
Non sono previste scadenze

Istituzione Preposta
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca

Soggetti beneficiari
- le imprese industriali e i loro consorzi, comprese le società consortili;
- gli enti pubblici economici che svolgano attività produttiva;
- i centri di ricerca industriale aventi personalità giuridica autonoma promossi da imprese industriali, consorzi di imprese ed enti pubblici ed economici, nonché da società finanziarie di controllo e gestione di imprese industriali;
- le società di ricerca costituite con i mezzi del FRA tra i soggetti di cui ai punti precedenti;
- i consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
- le aziende speciali degli enti locali;
- le imprese del settore agroindustriale;
- aziende artigiane;
- gli istituti e gli enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- società consortili a capitale misto pubblico e privato, limitatamente a quelle cui partecipano anche le Università e gli enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca;
- consorzi e società consortili, comunque composti, purché a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.

Limiti dimensionali
Non sono previste limitazioni

Settori
- Settore industriale
- Settore agroindustriale
- Artigianato
- Settore manifatturiero
Attività finanziabili
L'intervento è diretto ad agevolare le attività di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi.
a) ricerca industriale: "... ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti";
b) attività di sviluppo precompetitiva: "... concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. L'attività può comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possano rappresentare miglioramenti".

Progetti ammissibili
Sono ammessi i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire.

Costi ammissibili
Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di costo:
- spese relative al personale dipendente, direttamente impegnato nel progetto;
- spese generali di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata delle spese per il personale;
- spese sostenute per le attrezzature e le strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
- spese per le consulenze e i servizi utilizzati nell'attività di ricerca, compresa l'acquisizione di ricerche, brevetti, know how, diritti di licenza e così via;
- altre spese di esercizio - ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi - direttamente imputabili all'attività di ricerca.
Non sono finanziabili progetti che presentano commesse di ricerca esterne agli Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

Intervento agevolativo
L'intervento prevede la concessione di un finanziamento agevolato che assume forme differenziate per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitive e le attività di ricerca industriale.
- Attività di sviluppo precompetitivo.
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore al 25% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 10% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 50% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
- Attività di ricerca industriale.
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore al 50% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 25% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 55% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
- Attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale.
Quando il progetto coinvolge sia attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale, l'agevolazione non può essere superiore al 35% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 20% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 45% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
Durata del finanziamento
Il finanziamento può avere durata massimo di 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo non superiore a 4 anni. Il tasso di interesse a carico dell'impresa, inclusi gli oneri accessori e le spese, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.
Agevolazioni aggiuntive
Per entrambe le tipologie di attività possono essere concesse ulteriori contribuzioni in misura variabile delle spese ammissibili come segue:
1) il 10% per i progetti di ricerca presentati da PMI;
2) il 10% per i progetti di ricerca da realizzare nelle Aree 92.3a del Trattato di Roma;
3) il 5% per i progetti di ricerca da realizzare nella Aree 92.3c del medesimo Trattato;
4) il 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel V Programma Quadro di R&S della Commissione Europea;
5) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners dell'Ue, a condizione che non sussistano legami tra azienda richiedente e partner estero;
6) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università.
Questi interventi aggiuntivi non possono, comunque, eccedere il 25%, espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda, delle spese ammissibili; inoltre, la percentuale finanziabile con un finanziamento a tasso agevolato si riduce al 25% per il finanziamento delle attività di sviluppo precompetitivo e al 30% per il finanziamento di quelle di ricerca industriale.

Tassi di Interesse
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con suo decreto, aggiorna periodicamente le percentuali suddette in funzione all'andamento dei tassi di interesse.
I progetti il cui costo è superiore a 25 milioni di Ecu che beneficiano di un aiuto superiore a 5 milioni di Ecu devono essere notificati alla Commissione.

Garanzie
Per quanto concerne le garanzie non sono previste particolari forme, salvo quelle eventualmente decise dall'ente finanziatore; tuttavia, ai sensi di legge, i finanziamenti erogati devono essere assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione a prescindere dalla causa, salvo il privilegio per spese di giustizia e quelli di cui all'art.2751 del Codice Civile.
Nell'ipotesi in cui il contributo preveda anticipazioni, invece, è necessaria la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa. Date di presentazione delle richieste di agevolazione
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

Retroattività
Sono finanziabili solo i costi sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione.