|
Riassunto
L'intervento è diretto ad agevolare le attività
di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti
e dei processi.
Sono finanziabili tutte le attività inerenti il progetto
di ricerca svolte da strutture interne all'impresa di adeguata
capacità ed esperienza o commissionate a qualificati centri
esterni.
Sono ammessi i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di
lire.
Possono accedere alle agevolazioni, tra gli altri, le aziende
artigiane, le imprese industriali singole o consorziate, le imprese
operanti nel settore agroindustriale, che abbiano stabile organizzazione
produttiva in Italia.
L'intervento prevede la concessione di un contributo in conto
interessi in misura tale da ridurre il tasso di interesse a carico
dell'impresa al 15% del tasso di riferimento e, in alcuni casi,
un contributo in conto capitale per un importo massimo variabile
in funzione di diversi parametri, aggiornato periodicamente con
decreto ministeriale in funzione dell'andamento dei tassi di
interesse.
L'intervento non è retroattivo e non è cumulabile
con nessun altro intervento per progetti aventi lo stesso oggetto
e le stesse finalità.
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Ministeriale 8 Agosto
1997 (S.O. alla G.U. n.270 del 19 Novembre 1997) si applicano
ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente
dalle imprese, nonché ai progetti cooperazione internazionale
presentati a partire da 31° giorno successivo alla pubblicazione
dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale
Validità
Non sono previste scadenze
Istituzione
Preposta
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica. Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento
dell'Attività di Ricerca
Soggetti beneficiari
- le imprese industriali e i loro consorzi, comprese le società
consortili;
- gli enti pubblici economici che svolgano attività produttiva;
- i centri di ricerca industriale aventi personalità giuridica
autonoma promossi da imprese industriali, consorzi di imprese
ed enti pubblici ed economici, nonché da società
finanziarie di controllo e gestione di imprese industriali;
- le società di ricerca costituite con i mezzi del FRA
tra i soggetti di cui ai punti precedenti;
- i consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
- le aziende speciali degli enti locali;
- le imprese del settore agroindustriale;
- aziende artigiane;
- gli istituti e gli enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- società consortili a capitale misto pubblico e privato,
limitatamente a quelle cui partecipano anche le Università
e gli enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca;
- consorzi e società consortili, comunque composti, purché
a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
Limiti dimensionali
Non sono previste limitazioni
Settori
- Settore industriale
- Settore agroindustriale
- Artigianato
- Settore manifatturiero
Attività finanziabili
L'intervento è diretto ad agevolare le attività
di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti
e dei processi.
a) ricerca industriale: "... ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la
messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi
o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi
produttivi o servizi esistenti";
b) attività di sviluppo precompetitiva: "... concretizzazione
dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno
per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati,
migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali. L'attività può comprendere la formulazione
teorica e la progettazione di altri prodotti o servizi, nonché
progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione
che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili
a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.
Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali
modifiche possano rappresentare miglioramenti".
Progetti ammissibili
Sono ammessi i progetti di costo superiore ai 10 miliardi di
lire.
Costi ammissibili
Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di costo:
- spese relative al personale dipendente, direttamente impegnato
nel progetto;
- spese generali di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata
delle spese per il personale;
- spese sostenute per le attrezzature e le strumentazioni da
utilizzare esclusivamente e in forma permanente per l'attività
di ricerca;
- spese per le consulenze e i servizi utilizzati nell'attività
di ricerca, compresa l'acquisizione di ricerche, brevetti, know
how, diritti di licenza e così via;
- altre spese di esercizio - ad esempio costo dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi - direttamente imputabili
all'attività di ricerca.
Non sono finanziabili progetti che presentano commesse di ricerca
esterne agli Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20%
del costo totale.
Intervento
agevolativo
L'intervento prevede la concessione di un finanziamento agevolato
che assume forme differenziate per la realizzazione di attività
di sviluppo precompetitive e le attività di ricerca industriale.
- Attività di sviluppo precompetitivo.
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore
al 25% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione
Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 10% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 50% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
- Attività di ricerca industriale.
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore
al 50% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione
Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 25% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 55% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
- Attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale.
Quando il progetto coinvolge sia attività di sviluppo
precompetitivo e di ricerca industriale, l'agevolazione non può
essere superiore al 35% delle spese ammissibili, calcolato in
Equivalente Sovvenzione Lorda, ed assume le forme di seguito
indicate:
- il 20% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 45% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
Durata del finanziamento
Il finanziamento può avere durata massimo di 10 anni comprensiva
di un periodo di preammortamento e utilizzo non superiore a 4
anni. Il tasso di interesse a carico dell'impresa, inclusi gli
oneri accessori e le spese, è pari al 15% del tasso di
riferimento applicato al finanziamento.
Agevolazioni aggiuntive
Per entrambe le tipologie di attività possono essere concesse
ulteriori contribuzioni in misura variabile delle spese ammissibili
come segue:
1) il 10% per i progetti di ricerca presentati da PMI;
2) il 10% per i progetti di ricerca da realizzare nelle Aree
92.3a del Trattato di Roma;
3) il 5% per i progetti di ricerca da realizzare nella Aree 92.3c
del medesimo Trattato;
4) il 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici
di ricerca inseriti nel V Programma Quadro di R&S della Commissione
Europea;
5) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con
uno o più partners dell'Ue, a condizione che non sussistano
legami tra azienda richiedente e partner estero;
6) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione tra
imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università.
Questi interventi aggiuntivi non possono, comunque, eccedere
il 25%, espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda, delle spese
ammissibili; inoltre, la percentuale finanziabile con un finanziamento
a tasso agevolato si riduce al 25% per il finanziamento delle
attività di sviluppo precompetitivo e al 30% per il finanziamento
di quelle di ricerca industriale.
Tassi di Interesse
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, con suo decreto, aggiorna periodicamente le percentuali
suddette in funzione all'andamento dei tassi di interesse.
I progetti il cui costo è superiore a 25 milioni di Ecu
che beneficiano di un aiuto superiore a 5 milioni di Ecu devono
essere notificati alla Commissione.
Garanzie
Per quanto concerne le garanzie non sono previste particolari
forme, salvo quelle eventualmente decise dall'ente finanziatore;
tuttavia, ai sensi di legge, i finanziamenti erogati devono essere
assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo
di prelazione a prescindere dalla causa, salvo il privilegio
per spese di giustizia e quelli di cui all'art.2751 del Codice
Civile.
Nell'ipotesi in cui il contributo preveda anticipazioni, invece,
è necessaria la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa.
Date di presentazione delle richieste di agevolazione
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.
Retroattività
Sono finanziabili solo i costi sostenuti dopo la data di presentazione
della domanda di agevolazione. |