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Finalità
Si tratta
di un prestito a tasso agevolato di importo pari all'85% delle
spese inserite in un progetto di investimento all'estero da realizzare
in due anni. L'importo massimo concedibile è di Lit. 6
miliardi.
Beneficiari
Imprese esportatrici di merci o di servizi. Hanno priorità
le piccole e medie imprese, loro Consorzi o raggruppamenti.
Paesi di destinazione
Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Di norma, ogni programma
può riguardare al massimo due paesi della stessa area
geoeconomica.
Tipo di agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento.
Il tasso varia mensilmente. Al finanziamento viene applicato
per tutta la durata il tasso in vigore il giorno della stipula
del relativo contratto.
Oggetto del
finanziamento
I programmi di penetrazione commerciale che hanno come obiettivo
la realizzazione di un insediamento durevole in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea. L'insediamento permanente, in genere, è
costituito da: uffici di rappresentanza, uffici commerciali,
negozi, magazzini, depositi, sale espositive, centri di assistenza.
I programmi di penetrazione commerciale possono essere realizzati,
in casi specifici, anche tramite stretti accordi di collaborazione
con operatori locali (trading o altre forme di rappresentanza).
Tali programmi, cui ricorrono in genere le PMI, sono ammissibili
a condizione che il rapporto instaurato comporti l'utilizzo di
locali, la prestazione di servizi, e se del caso, l'impiego continuativo
di personale all'estero.
In ogni caso, deve trattarsi non della normale attività
commerciale e promozionale, ma di un rapporto che permetta alle
imprese una presenza durevole sul mercato e un contatto diretto
e continuo con la clientela.
Spese finanziabili
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
- studi di mercato
- costituzione e funzionamento delle citate strutture all'estero
- campionamenti
- stoccaggio di merci all'estero
- pubblicità
- dimostrazioni
- formazione.
Le spese sono ammesse a finanziamento nella misura massima dell'85%
e la relativa erogazione può avvenire solo se l'impresa
è in grado di documentare di aver sostenuto le spese indicate
nel preventivo approvato.
Richieste
di finanziamento
La domanda deve contenere un'illustrazione dettagliata del programma,
dei mezzi, modi e tempi preventivati per realizzare l'insediamento
durevole all'estero. La domanda deve essere corredata di tutti
i dati economico-finanziari utili a far conoscere l'impresa e
le sue potenzialità. Nella domanda deve essere indicato
il tipo di garanzia, che l'impresa è disposta a prestare.
Nel caso di programma realizzato tramite una società all'estero,
di essa nella domanda deve essere fornito l'esatto indirizzo
ed ogni utile referenza.
Istruttoria
Le domande sono esaminate entro quattro mesi dalla data di ricevimento.
L'esito viene comunicato dal Ministero all'impresa entro 15 giorni
dalla data della relativa delibera.
Stipula del
contratto di finanziamento
Entro tre mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento,
l'impresa deve presentare alla Simest la documentazione necessaria
per la stipula del contratto, che deve avvenire nel mese successivo.
Erogazione
del finanziamento
All'atto della domanda può essere richiesto un anticipo
pari al 10% dell'importo del finanziamento.
La documentazione di spesa relativa alla prima erogazione deve
essere presentata entro due mesi dalla stipula del contratto,
prorogabili di altri due mesi in casi ben motivati.
Le erogazioni sono effettuate dalla Simest S.p.A. dietro presentazione
della documentazione relativa alle spese sostenute o di un'autocertificazione
delle stesse.
Garanzie
Le erogazioni sono subordinate alla presentazione di una delle
seguenti garanzie: fidejussione bancaria
- fidejussione assicurativa
- fidejussione di Consorzi di garanzia collettiva fidi pegno
su titoli.
Il tipo di garanzia che l'impresa si impegna a prestare deve
essere indicato nella domanda di finanziamento. La garanzia è
prestata pro-quota man mano che si chiede l'erogazione e viene
parallelamente ridotta in relazione ai rimborsi effettuati.
Garanzia Integrativa
e Sussidiaria a Carico del Fondo
Alle PMI beneficiarie dei finanziamenti, non in grado di fornire
idonee garanzie, può essere concessa una garanzia integrativa
e sussidiaria, prevista dalla Legge 28.2.1986 n. 41, a valere
su una disponibilità costituita presso il Fondo.
I soggetti interessati devono farne esplicita richiesta nella
domanda di finanziamento. Tale garanzia al massimo può
essere pari al 40% dell'ammontare del finanziamento deliberato.
Variazioni Il programma approvato, salvo variazioni da comunicare
preventivamente al Ministero e alla Simest, deve essere realizzato
secondo i termini in esso indicati.
Nuove spese, nei limiti dell'importo finanziato, possono essere
riconosciute solo a decorrere dalla data di ricevimento della
relativa richiesta al Ministero.
Durata
La realizzazione del programma deve avvenire entro il periodo
che inizia dalla data di approvazione del programma e termina
due anni dopo la data di stipula del contratto.
L'utilizzo del finanziamento deve avvenire nel periodo che inizia
alla data della prima erogazione e termina due anni dopo.
Relazioni
a carico dellimpresa
1. Relazione intermedia: le imprese beneficiarie dopo il primo
anno di utilizzo devono presentare agli Enti istruttori (Ministero
commercio estero e Simest S.p.A.) una relazione intermedia che
illustri lo stato di realizzazione del programma.
2. Relazione finale: due mesi dopo la fine del periodo di realizzazione,
le imprese beneficiarie sono tenute a presentare alla Simest
S.p.A. la documentazione, in originale o in copia conforme, delle
spese sostenute ovvero un'attestazione, autocertificata, ai sensi
degli articoli 4 e 20 della Legge 15/68.
3. Inoltre, le citate imprese devono presentare al Ministero
e alla stessa Simest S.p.A. una relazione finale, analitico-descrittiva
delle spese sostenute.
In essa devono essere motivate eventuali cause di realizzazione
parziale del programma approvato. La mancata presentazione delle
relazioni comporta, in fase intermedia, la sospensione delle
erogazioni e l'assimilazione alla mancata realizzazione del programma,
in fase finale.
Consolidamento
Si ha il consolidamento quando il Comitato delibera di confermare
il rimborso dell'importo erogato a tasso agevolato e secondo
i tempi di ammortamento stabiliti.
Il consolidamento è riconosciuto se il programma è
stato realizzato secondo i termini approvati. In caso contrario,
il Comitato può disporre tempi e modalità diverse
di rimborso dell'importo erogato e dei relativi interessi.
Rimborso
Il finanziamento ha una durata di sette anni, di cui due di preammortamento
nel quale sono pagati solo gli interessi. Il rimborso del finanziamento
avverrà in dieci rate semestrali posticipate, a quote
costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo,
nei cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo.
Controlli
della realizzazione dei programmi
Il Ministero effettua controlli ed assume informazioni sulle
strutture all'estero delle imprese avvalendosi della collaborazione
degli uffici all'estero dell'Istituto Nazionale per il commercio
estero (ICE).
Inoltre, previa delibera del Comitato, possono essere effettuati
controlli diretti in loco della realizzazione dei programmi.
L'esito dei citati controlli è determinante per la conferma
o meno delle agevolazioni indicate.
Nuove domande
di finanziamento
Domande successive alla prima possono essere presentate solo
dopo che sia stata trasmessa agli Enti istruttori la relazione
finale del precedente programma e sono esaminate dopo il consolidamento
del precedente programma.
Cumulabilità
dei benefici
Le agevolazioni della Legge 394/81 art. 2 - sono alternative
ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni se
riguardano le stesse destinazioni di spesa. |