GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 394/81
Articolo 2
Finanziamenti per realizzare programmi di penetrazione commerciale in paesi non appartenenti all'UE

Finalità
Si tratta di un prestito a tasso agevolato di importo pari all'85% delle spese inserite in un progetto di investimento all'estero da realizzare in due anni. L'importo massimo concedibile è di Lit. 6 miliardi.

Beneficiari
Imprese esportatrici di merci o di servizi. Hanno priorità le piccole e medie imprese, loro Consorzi o raggruppamenti.

Paesi di destinazione
Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Di norma, ogni programma può riguardare al massimo due paesi della stessa area geoeconomica.

Tipo di agevolazione
Finanziamento a tasso agevolato, pari al 40% del tasso di riferimento. Il tasso varia mensilmente. Al finanziamento viene applicato per tutta la durata il tasso in vigore il giorno della stipula del relativo contratto.

Oggetto del finanziamento
I programmi di penetrazione commerciale che hanno come obiettivo la realizzazione di un insediamento durevole in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. L'insediamento permanente, in genere, è costituito da: uffici di rappresentanza, uffici commerciali, negozi, magazzini, depositi, sale espositive, centri di assistenza.
I programmi di penetrazione commerciale possono essere realizzati, in casi specifici, anche tramite stretti accordi di collaborazione con operatori locali (trading o altre forme di rappresentanza).
Tali programmi, cui ricorrono in genere le PMI, sono ammissibili a condizione che il rapporto instaurato comporti l'utilizzo di locali, la prestazione di servizi, e se del caso, l'impiego continuativo di personale all'estero.
In ogni caso, deve trattarsi non della normale attività commerciale e promozionale, ma di un rapporto che permetta alle imprese una presenza durevole sul mercato e un contatto diretto e continuo con la clientela.

Spese finanziabili
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
- studi di mercato
- costituzione e funzionamento delle citate strutture all'estero
- campionamenti
- stoccaggio di merci all'estero
- pubblicità
- dimostrazioni
- formazione.
Le spese sono ammesse a finanziamento nella misura massima dell'85% e la relativa erogazione può avvenire solo se l'impresa è in grado di documentare di aver sostenuto le spese indicate nel preventivo approvato.

Richieste di finanziamento
La domanda deve contenere un'illustrazione dettagliata del programma, dei mezzi, modi e tempi preventivati per realizzare l'insediamento durevole all'estero. La domanda deve essere corredata di tutti i dati economico-finanziari utili a far conoscere l'impresa e le sue potenzialità. Nella domanda deve essere indicato il tipo di garanzia, che l'impresa è disposta a prestare.
Nel caso di programma realizzato tramite una società all'estero, di essa nella domanda deve essere fornito l'esatto indirizzo ed ogni utile referenza.

Istruttoria
Le domande sono esaminate entro quattro mesi dalla data di ricevimento. L'esito viene comunicato dal Ministero all'impresa entro 15 giorni dalla data della relativa delibera.

Stipula del contratto di finanziamento
Entro tre mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento, l'impresa deve presentare alla Simest la documentazione necessaria per la stipula del contratto, che deve avvenire nel mese successivo.

Erogazione del finanziamento
All'atto della domanda può essere richiesto un anticipo pari al 10% dell'importo del finanziamento.
La documentazione di spesa relativa alla prima erogazione deve essere presentata entro due mesi dalla stipula del contratto, prorogabili di altri due mesi in casi ben motivati.
Le erogazioni sono effettuate dalla Simest S.p.A. dietro presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute o di un'autocertificazione delle stesse.

Garanzie
Le erogazioni sono subordinate alla presentazione di una delle seguenti garanzie: fidejussione bancaria
- fidejussione assicurativa
- fidejussione di Consorzi di garanzia collettiva fidi pegno su titoli.
Il tipo di garanzia che l'impresa si impegna a prestare deve essere indicato nella domanda di finanziamento. La garanzia è prestata pro-quota man mano che si chiede l'erogazione e viene parallelamente ridotta in relazione ai rimborsi effettuati.

Garanzia Integrativa e Sussidiaria a Carico del Fondo
Alle PMI beneficiarie dei finanziamenti, non in grado di fornire idonee garanzie, può essere concessa una garanzia integrativa e sussidiaria, prevista dalla Legge 28.2.1986 n. 41, a valere su una disponibilità costituita presso il Fondo.
I soggetti interessati devono farne esplicita richiesta nella domanda di finanziamento. Tale garanzia al massimo può essere pari al 40% dell'ammontare del finanziamento deliberato.
Variazioni Il programma approvato, salvo variazioni da comunicare preventivamente al Ministero e alla Simest, deve essere realizzato secondo i termini in esso indicati.
Nuove spese, nei limiti dell'importo finanziato, possono essere riconosciute solo a decorrere dalla data di ricevimento della relativa richiesta al Ministero.

Durata
La realizzazione del programma deve avvenire entro il periodo che inizia dalla data di approvazione del programma e termina due anni dopo la data di stipula del contratto.
L'utilizzo del finanziamento deve avvenire nel periodo che inizia alla data della prima erogazione e termina due anni dopo.

Relazioni a carico dellimpresa
1. Relazione intermedia: le imprese beneficiarie dopo il primo anno di utilizzo devono presentare agli Enti istruttori (Ministero commercio estero e Simest S.p.A.) una relazione intermedia che illustri lo stato di realizzazione del programma.
2. Relazione finale: due mesi dopo la fine del periodo di realizzazione, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare alla Simest S.p.A. la documentazione, in originale o in copia conforme, delle spese sostenute ovvero un'attestazione, autocertificata, ai sensi degli articoli 4 e 20 della Legge 15/68.
3. Inoltre, le citate imprese devono presentare al Ministero e alla stessa Simest S.p.A. una relazione finale, analitico-descrittiva delle spese sostenute.
In essa devono essere motivate eventuali cause di realizzazione parziale del programma approvato. La mancata presentazione delle relazioni comporta, in fase intermedia, la sospensione delle erogazioni e l'assimilazione alla mancata realizzazione del programma, in fase finale.

Consolidamento
Si ha il consolidamento quando il Comitato delibera di confermare il rimborso dell'importo erogato a tasso agevolato e secondo i tempi di ammortamento stabiliti.
Il consolidamento è riconosciuto se il programma è stato realizzato secondo i termini approvati. In caso contrario, il Comitato può disporre tempi e modalità diverse di rimborso dell'importo erogato e dei relativi interessi.

Rimborso
Il finanziamento ha una durata di sette anni, di cui due di preammortamento nel quale sono pagati solo gli interessi. Il rimborso del finanziamento avverrà in dieci rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito residuo, nei cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo.

Controlli della realizzazione dei programmi
Il Ministero effettua controlli ed assume informazioni sulle strutture all'estero delle imprese avvalendosi della collaborazione degli uffici all'estero dell'Istituto Nazionale per il commercio estero (ICE).
Inoltre, previa delibera del Comitato, possono essere effettuati controlli diretti in loco della realizzazione dei programmi.
L'esito dei citati controlli è determinante per la conferma o meno delle agevolazioni indicate.

Nuove domande di finanziamento
Domande successive alla prima possono essere presentate solo dopo che sia stata trasmessa agli Enti istruttori la relazione finale del precedente programma e sono esaminate dopo il consolidamento del precedente programma.

Cumulabilità dei benefici
Le agevolazioni della Legge 394/81 art. 2 - sono alternative ad ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni se riguardano le stesse destinazioni di spesa.