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Premessa
L'attività di ricerca è un fattore strategico indispensabile
per il miglioramento della competitività delle imprese.
Tuttavia essa costituisce una voce di spesa non indifferente,
soprattutto in considerazione del fatto che non sempre porta
a dei risultati sul piano pratico.
Riassunto
L'intervento è diretto ad agevolare le attività
di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti
e dei processi.
Sono finanziabili tutte le attività inerenti il progetto
di ricerca svolte da strutture interne all'impresa di adeguata
capacità ed esperienza o commissionate a qualificati centri
esterni.
Possono accedere alle agevolazioni, tra gli altri, le aziende
artigiane, le imprese industriali singole o consorziate, le imprese
operanti nel settore agroindustriale, che abbiano stabile organizzazione
produttiva in Italia.
L'intervento prevede un finanziamento agevolato e un contributo
in conto capitale per un importo massimo variabile in funzione
di vari parametri ed aggiornato periodicamente con decreto ministeriale
in funzione dell'andamento dei tassi di interesse.
L'intervento non è retroattivo e non è cumulabile
con nessun altro intervento per progetti aventi lo stesso oggetto
e le stesse finalità.
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Ministeriale 8 Agosto
1997 (S.O. alla G.U. n.270 del 19 Novembre 1997) si applicano
ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente
dalle imprese, nonché ai progetti cooperazione internazionale
presentati a partire da 31° giorno successivo alla pubblicazione
dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale Non sono previste scadenze.
Possono accedere
all'agevolazione:
- le imprese industriali e i loro consorzi, comprese le società
consortili;
- gli enti pubblici economici che svolgano attività produttiva;
- i centri di ricerca industriale, aventi personalità
giuridica autonoma, promossi da imprese industriali, consorzi
di imprese ed enti pubblici ed economici, nonché da società
finanziarie di controllo e gestione di imprese industriali;
- le società di ricerca costituite con i mezzi del FRA
tra i soggetti di cui ai punti precedenti;
- i consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
- le aziende speciali degli enti locali;
- le imprese del settore agroindustriale;
- le aziende artigiane;
- gli istituti e gli enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- società consortili a capitale misto pubblico e privato,
limitatamente a quelle cui partecipano anche le Università
e gli enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca;
- consorzi e società consortili, comunque composti, purché
a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
Limiti dimensionali
Non sono previste limitazioni circa le dimensioni dei soggetti
beneficiari, ma è richiesta l'affidabilità sotto
il profilo economico-finanziario misurata sulla base dei seguenti
parametri (Rif. NOTE Autocerficazione)
Settori
Industria, Settore agroindustriale, Artigianato, Settore manifatturiero.
Attività
finanziabili
L'intervento è diretto ad agevolare le attività
di ricerca applicata volte al miglioramento tecnologico dei prodotti
e dei processi.
a) ricerca industriale: "... ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la
messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi
o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi
produttivi o servizi esistenti";
b) attività di sviluppo precompetitiva: "... concretizzazione
dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno
per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati,
migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini
commerciali.
L'attività può comprendere la formulazione teorica
e la progettazione di altri prodotti o servizi, nonché
progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione
che tali progetti non siano convertibili né utilizzabili
a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.
Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali
modifiche possano rappresentare miglioramenti".
Sono ritenute ammissibili le seguenti voci di costo:
- spese relative al personale dipendente, direttamente impegnato
nel progetto;
- spese generali di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata
delle spese per il personale;
- spese sostenute per le attrezzature e le strumentazioni da
utilizzare esclusivamente e in forma permanente per l'attività
di ricerca;
- spese per le consulenze e i servizi utilizzati nell'attività
di ricerca, compresa l'acquisizione di ricerche, brevetti, know
how, diritti di licenza e così via;
- altre spese di esercizio - ad esempio costo dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi - direttamente imputabili
all'attività di ricerca.
Non sono finanziabili progetti che presentano commesse di ricerca
esterne agli Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20%
del costo totale.
Tipologia
dell'intervento agevolativo
L'intervento prevede la concessione di un finanziamento agevolato
che assume forme differenziate per la realizzazione di attività
di sviluppo precompetitive e le attività di ricerca industriale.
Attività di sviluppo precompetitivo
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore
al 25% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione
Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 10% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 70% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
Attività di ricerca industriale
In questo ambito, l'agevolazione non può essere superiore
al 50% delle spese ammissibili, calcolato in Equivalente Sovvenzione
Lorda, ed assume le forme di seguito indicate:
- il 25% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 70% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
Attività di sviluppo precompetitivo e di ricerca industriale
Quando il progetto coinvolge sia attività di sviluppo
precompetitivo e di ricerca industriale, l'agevolazione non può
essere superiore al 35% delle spese ammissibili, calcolato in
Equivalente Sovvenzione Lorda, ed assume le forme di seguito
indicate:
- il 20% delle spese ammissibili come contributo in conto capitale,
- il 60% delle spese ammissibili come contributo in conto interessi.
Il finanziamento può avere durata compresa fra 10 e 15
anni che include un periodo di preammortamento e utilizzo pari
a 5 anni massimo.
Per entrambe le tipologie di attività possono essere concesse
ulteriori contribuzioni in misura variabile delle spese ammissibili
come segue:
1) il 10% per i progetti di ricerca presentati da PMI;
2) il 10% per i progetti di ricerca da realizzare nelle Aree
92.3a del Trattato di Roma;
3) il 5% per i progetti di ricerca da realizzare nella Aree 92.3c
del medesimo Trattato;
4) il 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici
di ricerca inseriti nel IV Programma Quadro di R&S della
Commissione Europea;
5) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con
uno o più partners dell'Ue, a condizione che non sussistano
legami tra azienda richiedente e partner estero;
6) il 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione tra
imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università.
Questo intervento aggiuntivo non può, comunque, eccedere
il 25%, espresso in Equivalente Sovvenzione Lorda, delle spese
ammissibili; inoltre, la percentuale finanziabile con un finanziamento
a tasso agevolato si riduce al 45%.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica, con suo decreto, aggiorna periodicamente le percentuali
suddette in funzione all'andamento dei tassi di interesse. I
progetti il cui costo è superiore a 25 milioni di Ecu
che beneficiano di un aiuto superiore a 5 milioni di Ecu devono
essere notificati alla Commissione.
Garanzie
Per quanto concerne le garanzie non sono previste particolari
forme, tuttavia, ai sensi di legge, i finanziamenti erogati devono
essere assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro
titolo di prelazione a prescindere dalla causa, salvo il privilegio
per spese di giustizia e quelli di cui all'art.2751 del Codice
Civile.
Nell'ipotesi in cui il contributo preveda anticipazioni, invece,
è necessaria la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa.
Date di presentazione
delle richieste di agevolazione
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.
Retroattività
Sono finanziabili solo i costi sostenuti dopo la data di e della
domanda di agevolazione.
Presentazione
della domanda
La domanda di finanziamento deve essere presentata al:
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica
Dipartimento per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività
di Ricerca
e deve essere redatta secondo lo schemi disposto dal MURST medesimo.
Tali schemi si differenziano a seconda del soggetto richiedente;
esistono, infatti, moduli espressamente disposti per la compilazione
delle domande avanzate da PMI.
Non possono essere considerate ammissibile le richieste inoltrate
da soggetti beneficiari che risultino morosi su operazioni di
finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST oppure
che siano sottoposti a procedure concorsuali. L'inammissibilità
viene comunicata direttamente all'interessato con le motivazioni
del caso.
Approvazione
della domanda
Il Ministero, ricevuta la domanda di finanziamento e verificata
la regolarità della documentazione, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento la trasmette al comitato tecnico-scientifico
(CTS) per la preselezione, nonché all'istituto gestore
del Fondo.
Il CTS - che si riunisce con cadenza almeno mensile - valuta
i progetti, avvalendosi di un esperto di settore regolarmente
iscritto all'albo ministeriale, sulla base dei dati forniti dall'impresa
ed alla luce di seguenti indicatori:
- effetto addizionale dell'intervento,
- novità/originalità delle conoscenze che possono
essere acquisite,
- utilità delle stesse per innovazioni di prodotto e di
processo che accrescano la competitività e favoriscano
lo sviluppo,
- conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata.
Il comitato può anche richiedere un contraddittorio con
il soggetto beneficiario, contraddittorio che diventa obbligatorio
per i progetti di entità superiore a 35 miliardi di Lire.
L'istituto gestore entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto
invia al MURST l'esito dell'istruttoria tecnico-economica preliminare,
verificando:
- l'assenza di altri finanziamenti a valere sul Fondo,
- la congruità delle risorse finanziarie,
- l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali
del progetto.
Decorso questo termine senza comunicazioni, il Ministero assume
la non esistenza di condizione che possano impedire la deliberazione
di concessione dell'agevolazione.
Il CTS, preso atto delle valutazioni di cui sopra, entro la prima
riunione successiva alla comunicazione delle stesse si esprime
sul progetto e, in caso di riscontro positivo, propone al Ministro
la sua ammissione agli interventi del FRA, indicando anche le
forme e le misure degli stessi.
Il decreto di ammissione spetta al MURST che provvede alla sua
trasmissione all'istituto gestore del Fondo per la stipula del
contratto.
Erogazione
e rendicontazione
L'erogazione è subordinata alla stipula del contratto
e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto,
verificandosi a stato di avanzamento lavori.
Per i progetti ammessi i costi decorrono dalla data di adozione
del decreto ministeriale e, comunque, dal 90° giorno a decorrere
da quella di presentazione degli stessi.
La stipula avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto e, qualora questo non venga siglato entro il termine
previsto per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto
gestore comunica al Ministero le motivazioni per l'adozione delle
relative determinazioni.
Il contratto fissa un primo stato di avanzamento lavori al termine
del quale ha inizio l'erogazione, salvo la rilevazione di contraddizioni
sotto il profilo economico o scientifico con i dati e gli obiettivi
del progetto che possono portare anche alla revoca del finanziamento.
Qualora si verifichi questa circostanza, vengono valutate le
opere già eseguite e, in assenza di cause imputabili al
contraente, sono pagate le spese sostenute proporzionalmente
all'importo complessivamente accordato.
Se non intervengono l'interruzione o la revoca del contratto,
questo si svolge secondo stati di avanzamento predefiniti ai
quali è subordinata l'erogazione.
Budget
Poiché il Fondo speciale per la ricerca applicata gestito
dall'IMI è un fondo a carattere rotativo, la dotazione
finanziaria riservata all'intervento in esame è solitamente
buona.
all'importo complessivamente accordato. |