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Scheda riassuntiva
della Legge 49/85
Titolo I
- Agevolazioni per le società cooperative (Fondo rotativo
Foncooper)
Titolo II - Fondo per gli interventi a salvaguardia dell'occupazione
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Istituzione
preposta
Coopercredito S.p.a., Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione,
Piazza S. Bernardo, n.101
00187 Roma
Localizzazione
Territorio nazionale, con esclusione delle Provincie di Trento
e Bolzano
Tempistica
Non esistono limitazioni per la data di presentazione delle richieste
di agevolazione
Tipologia
dell'intervento agevolativo
L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato con un
tetto massimo di 2 Mld di Lire.
Il finanziamento potrà coprire fino ad un massimo del
70% dell'importo ritenuto ammissibile, salvo per progetti di
investimento localizzati in Meridione o caratterizzati da particolari
esigenze finanziarie e per i quali il finanziamento può
essere concesso fino a coprire il 100% della spesa ammissibile.
Il tasso applicato a tale finanziamento è pari al 50%
del tasso di riferimento dei singoli settori interessati.
Nel caso in cui la cooperativa beneficiaria decida di integrare
la domanda di finanziamento con la sottoscrizione di capitale
sociale corrispondente ad almeno il 20% dell'investimento calcolato,
allora il tasso applicato al finanziamento sarà pari al
25% del tasso di riferimento dei singoli settori interessati.
Il rimborso del prestito avviene attraverso il pagamento di rate
semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale
e di quota interessi, che decorrono dal 1° Gennaio o dal
1° Luglio antecedente la prima erogazione con termine non
successivo alla data di cessazione dell'attività della
cooperativa.
La durata dell'agevolazione è pari ad un periodo massimo
di 8 anni (compreso 1 anno di preammortamento) per gli investimenti
nell'acquisto di macchinari ed attrezzature, elevabile a 12 anni
(compresi 2 anni di preammortamento) in tutti gli altri casi
(acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento rinnovo
dei locali).
L'agevolazione viene concessa a fronte di specifiche garanzie:
privilegio sugli immobili, sugli impianti e sulle loro pertinenze,
sui macchinari e sugli utensili della cooperativa destinati al
funzionamento della stessa.
L'agevolazione concessa ai sensi del presente intervento non
ammette cumulabilità con altre agevolazioni per lo stesso
progetto di investimento.
Retroattività
Le voci di spesa sostenute per gli investimenti ammessi possono
risalire fino a 24 mesi prima della data di presentazione della
domanda.
Sono quindi ammessi all'agevolazione i costi inerenti il progetto
di investimento sostenuti nei due anni precedenti la presentazione
della domanda di agevolazione.
L'inizio del programma di investimento è determinato dalla
data della prima fattura inerente gli investimenti stessi.
Presentazione
della domanda
La domanda di finanziamento agevolato deve essere predisposta
in duplice copia utilizzando l'apposito modulo Mod.7510 messo
a disposizione dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Le due copie, unitamente alla documentazione richiesta, devono
essere recapitate rispettivamente una alla Sezione Speciale per
il Credito alla Cooperazione (con raccomandata postale) e l'altra
allo sportello periferico della Sezione a cui il beneficiario
intende appoggiarsi per l'istruttoria.
Approvazione
della domanda
Spetta alla Sezione che riceve la copia della domanda riscontrarne
la regolarità documentale e formale, ordinando cronologicamente
tutte le domande pervenute al fine di comunicare allo sportello
periferico della BNL l'avvio dell'istruttoria.
Tale comunicazione viene altresì inviata alle cooperative
richiedenti l'agevolazione per permettere loro di mettersi in
comunicazione con lo sportello istruttore.
L'istruttoria delle domande pervenute farà riferimento
alle capacità di autofinanziamento e di rimborso del debito
proprie del richiedente.
Una volta valutate anche le garanzie che il richiedente può
offrire, il Comitato esecutivo esamina la domanda e procede al
suo accoglimento ovvero al suo rigetto.
Erogazione
Una volta approvata la domanda di finanziamento, viene perfezionato
il finanziamento previa la costituzione delle garanzie.
L'erogazione avverrà previa presentazione della documentazione
di spesa in una unica soluzione oppure a stato avanzamento lavori. |

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Titolo
I - Agevolazioni per le società cooperative (Fondo rotativo
Foncooper) |
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Riassunto
L'intervento prevede l'erogazione di un finanziamento a tasso
agevolato per le società cooperative ispirate a principi
mutualistici che realizzino programmi di investimento finalizzati
ad aumentare la propria produttività, l'occupazione e
la manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dell'apparato
produttivo, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi
dell'impresa, del settore distributivo e del prodotto stesso.
L'importo massimo agevolabile è di 2 Mld di Lire per 8-12
anni (di cui 2 di preammortamento), ad un tasso pari al 50% dei
tassi di riferimento dei settori interessati.
Il rimborso avviene a rate semestrali costanti posticipate.
Ai fini dell'ottenimento del finanziamento sono richieste specifiche
garanzie.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma
i tempi per l'ottenimento dell'agevolazione sono piuttosto lunghi,
poiché le domande vengono evase rispettando l'ordine cronologico
di presentazione e secondo la effettiva disponibilità
del fondo, che a tutt'oggi non è capiente.
L'agevolazione concessa ai sensi del presente intervento non
ammette cumulabilità con altre agevolazioni per lo stesso
progetto di investimento.
Soggetti beneficiari
L'intervento è destinato alle cooperative ispirate ai
principi di mutualità, iscritte nei registri delle prefetture
e nello schedario generale della cooperazione e soggette alla
sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
escluse delle cooperative di abitazione. Le cooperative beneficiarie
devono obbedire ai parametri di piccola e media impresa, ossia
non devono possedere più di 250 soci-dipendenti
Settori
Non sono ammesse le cooperative di abitazione. Viene riconosciuta
priorità alle domande presentate da cooperative sorte
da aziende in crisi.
Attività
finanziabili
L'intervento finanzia progetti di investimento differenti a seconda
che il beneficiario abbia un capitale investito superiore o inferiore
a 500 milioni.
Nel caso di cooperativa con capitale investito non superiore
a 500 milioni i progetti di investimento finanziabili devono
essere relativi a:
1) aumento della produttività e dell'occupazione della
manodopera realizzata con l'incremento o l'ammodernamento dei
mezzi di produzione e dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi
dell'impresa;
2) miglioramento della qualità dei prodotti che li valorizzi
ai fini di una Maggiore competitività sul mercato;
3) razionalizzazione del sistema distributivo per adeguarlo alle
esigenze attuali;
4) sostituzione di altre passività finanziarie contratte
per la realizzazione dei progetti descritti ai punti precedenti,
ma in misura non superiore al 50% dei progetti medesimi;
5) ristrutturazione e riconversione degli impianti. E' altresì
compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore
al 20 % degli investimenti fissi.
Nel caso di cooperativa con capitale investito superiore a 500
milioni i progetti di investimento finanziabili devono essere
relativi a ristrutturazione e riconversione degli impianti. E'
compresa altresì la formazione di scorte per un ammontare
non superiore al 20 % degli investimenti fissi.
Le spese sostenute per tali investimenti saranno ammesse al netto
di I.V.A. |

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Titolo
II - Fondo per gli interventi a salvaguardia dell'occupazione |
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Riassunto
L'intervento prevede l'erogazione di un finanziamento a tasso
agevolato per le società cooperative ispirate a principi
mutualistici che realizzino programmi di investimento finalizzati
ad aumentare la propria produttività, l'occupazione e
la manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dell'apparato
produttivo, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi
dell'impresa, del settore distributivo e del prodotto stesso.
L'importo massimo agevolabile è di 2 Mld di Lire per 8-12
anni (di cui 2 di preammortamento), ad un tasso pari al 50% dei
tassi di riferimento dei settori interessati.
Il rimborso avviene a rate semestrali costanti posticipate.
Ai fini dell'ottenimento del finanziamento sono richieste specifiche
garanzie.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma
i tempi per l'ottenimento dell'agevolazione sono piuttosto lunghi,
poiché le domande vengono evase rispettando l'ordine cronologico
di presentazione e secondo la effettiva disponibilità
del fondo, che a tutt'oggi non è capiente.
L'agevolazione concessa ai sensi del presente intervento non
ammette cumulabilità con altre agevolazioni per lo stesso
progetto di investimento.
Soggetti beneficiari
L'intervento è destinato alle cooperative appartenenti
al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità,
iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale
della cooperazione e soggette alla sorveglianza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che:
a) siano costituite da:
- lavoratori assoggettati al trattamento di cassa integrazione
o posti in mobilità,
- lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali
o di liquidazione,
- lavoratori licenziati per cessazione dell'attività dell'azienda
o per riduzione delle maestranze;
b) realizzino, anche se in maniera parziale, la salvaguardia
dell'occupazione dei lavoratori delle citate imprese (punto a)
mediante l'acquisto, l'affitto ovvero la gestione delle medesime,
di suoi rami o di gruppi di beni, nonché attraverso la
promozione di iniziative imprenditoriali sostitutive.
Tali cooperative possono associare, entro il limite massimo pari
al 20% del numero totale dei soci, personale tecnico-amministrativo
e, in misura inferiore o uguale al 25% del capitale sociale,
persone giuridiche; possono, altresì, associare società
finanziarie a condizione che il capitale sia detenuto per almeno
l'80% da queste o da loro consorzi.
È destinato anche ai lavoratori che, nonostante lo stato
di crisi dell'azienda dalla quale dipendono, decidono di rilevarle
in tutto o in parte ed a quelli dipendenti da enti di diritto
pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di
appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento
dei propri scopi istituzionali.
Caratteristiche
dei soggetti beneficiari
Le cooperative beneficiarie devono obbedire ai parametri di piccola
e media impresa, ossia non devono possedere più di 250
avere un numero di soci-dipendenti. Non sono ammesse le cooperative
di consumo e di abitazione. Viene riconosciuta priorità
alle domande presentate da cooperative sorte da aziende in crisi.
Attività
finanziabili
L'intervento finanzia progetti di investimento differenti a secondo
che il beneficiario abbia un capitale investito superiore o inferiore
a 500 milioni.
Nel caso di cooperativa con capitale investito non superiore
a 500 milioni i progetti di investimento finanziabili devono
essere relativi a:
1) aumento della produttività e dell'occupazione della
manodopera realizzato incrementando oppure ammodernando i mezzi
di produzione ed i servizi tecnici, commerciali e amministrativi
dell'impresa;
2) miglioramento della qualità dei prodotti che li valorizzi
ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
3) razionalizzazione del sistema distributivo per adeguarlo alle
esigenze attuali;
4) sostituzione di altre passività finanziarie contratte
per la realizzazione dei progetti descritti ai punti precedenti,
ma in misura non superiore al 50% dei progetti medesimi;
5) ristrutturazione e riconversione degli impianti. E' compresa
altresì la formazione di scorte per un ammontare non superiore
al 20 % degli investimenti fissi.
Nel caso di cooperativa con capitale investito superiore a 500
milioni i progetti di investimento finanziabili devono essere
relativi a ristrutturazione e riconversione degli impianti. E'
compresa altresì la formazione di scorte per un ammontare
non superiore al 20 % degli investimenti fissi.
Le spese sostenute per tali investimenti saranno ammesse al netto
di I.V.A. |
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