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Scheda riassuntiva della Legge 49/87
Articolo 7 - Crediti agevolati per la creazione di Joint Venture nei Paesi in via di sviluppo
Disciplina della cooperazione

Premessa
Il sistema di penetrazione dei mercati esteri basato sul semplice meccanismo import/export si è rivelato inadeguato a garantire, da solo, un certo ritmo nel processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. L'esigenza di uno strumento più efficace nella conquista di nuovi sbocchi di mercato o nel mantenimento delle quote acquisite è rappresentato dall'opportunità di costituire società miste, o "joint venture", all'estero.
Gli interventi legislativi finalizzati alla promozione di società miste sono molteplici: a livello comunitario possiamo citare i programmi Phare, Tacis, J.O.P., Ecip); a livello nazionale troviamo la Legge 24 Aprile 1990, n.100 concernente "Norme sulla promozione della partecipazione a società e ad imprese miste all'estero", la Legge 9 Gennaio 1991, n.19, nonché la Legge 212 del 26 Febbraio 1992 sulla collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO).
L'art. 7 della Legge 26 Febbraio 1987, n.49 si inserisce in questo ambito ed ha come obiettivo generale quello di promuovere la costituzione di società miste nei Paesi in via di sviluppo (PVS) da parte di imprese italiane, al fine di produrre effetti positivi sia sulla bilancia dei pagamenti che sulla situazione occupazionale locale.

Riassunto
L'intervento è diretto a sostenere la costituzione e/o lo sviluppo di joint venture nei Paesi in via di sviluppo, nelle quali gli investitori locali abbiano una partecipazione non inferiore al 25%. Al programma possono partecipare tutte le imprese italiane, con preferenza per le Piccole e medie imprese "PMI".
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato, destinato a finanziare la quota di pertinenza dell'impresa italiana al capitale della società mista, fino al 70% per un importo non superiore ai 10 Mld di lire e fino al 50% per un importo eccedente i 10 Mld.
L'importo massimo del finanziamento non può comunque superare i 20 Mld. di lire per ciascuna iniziativa.
Nel caso di richiesta di finanziamento d'importo inferiore a 2 miliardi di lire, il Ministero del Commercio provvede gratuitamente alla predisposizione dello studio di fattibilità della joint venture.
Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro (che viene pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale). Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e interessi, nell'arco di massimo 10 anni, di cui massimo 2 di grazia, durante il quale non sono dovuti i rimborsi relativi a capitale e interessi.
Le domande di finanziamento devono essere presentate, presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), entro un anno dal perfezionamento dell'impresa mista.

Soggetti beneficiari
Al programma possono partecipare tutte le imprese italiane, con preferenza per le Piccole e medie imprese "PMI".
Viene accordata priorità alle iniziative che prevedono:
- partecipazione degli investitori locali (imprese o cittadini del PVS in cui si realizza l'iniziativa), che non può essere inferiore al 25% del capitale di rischio di ciascun progetto, uguale o superiore al 50%
- promozione di joint venture che prevedono la partecipazione da parte italiana di PMI.
Tale partecipazione dovrà essere tale da configurare una presenza significativa nel capitale di rischio.

Attività finanziabili
L'intervento è diretto a sostenere la costituzione di nuove joint venture oppure l'ampliamento e/o la riabilitazione di iniziative preesistenti, in forma anche di imprese miste, nei Paesi in via di sviluppo (PVS). Queste iniziative devono essere finalizzate:
- a promuovere lo sviluppo dei settori agricolo e industriale dei PVS, nonché di quello delle infrastrutture limitatamente ai trasporti, alle telecomunicazioni, all'energia, al settore idrico (adduzione e distribuzione d'acqua) e a quello sanitario;
- alla realizzazione di progetti che rivestano prioritario interesse per i PVS destinatari e che sono individuati di comune accordo.
Nella selezione delle iniziative sono privilegiate quelle suscettibili di produrre effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti e quelle volte alla creazione di occupazione locale; si tiene inoltre conto: della
utilizzazione di risorse locali, della redditività, del livello tecnologico, della qualità e della quantità della partecipazione di investitori locali - anche attraverso banche locali - e di Paesi terzi al capitale di rischio.
La partecipazione delle imprese italiane deve configurare una presenza significativa nella gestione dell'impresa mista, da realizzarsi attraverso un qualificato apporto manageriale che garantisca un'efficace conduzione aziendale e che, al tempo stesso, permetta la formazione e lo sviluppo di un "management" locale. Tipologia dell'intervento agevolativo
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato destinato a finanziare la quota di pertinenza dell'impresa italiana al capitale della società mista nei seguenti termini:
- fino al 70% per un importo non superiore ai 10 Mld di lire
- fino al 50% per un importo eccedente i 10 Mld.
Il finanziamento a tasso agevolato può essere concesso a fronte di conferimenti in denaro e/o in natura al capitale di rischio delle imprese miste, a fronte cioè della sottoscrizione o dell'acquisto di quote di capitale delle imprese miste, compresi eventuali sovrapprezzi per tenere conto delle reale situazione patrimoniale delle stesse.
Nel caso di conferimenti "in natura", la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari esteri deve valutare, sulla base di idonea documentazione, la congruità di tali conferimenti, restando inteso che l'importo del finanziamento agevolato è determinato in rapporto al valore congruo.
Qualora i conferimenti in natura siano costituiti da beni usati, il loro valore è convenzionalmente considerato pari al 70% del loro valore di mercato.
Nel caso in cui i conferimenti siano espressi in valuta estera, l'importo del finanziamento in lire viene determinato da Mediocredito Centrale sulla base del tasso di cambio in vigore alla data del Decreto del Ministero del Tesoro che approva il finanziamento stesso.
L'importo massimo del finanziamento non può superare i 20 Mld. di lire per ciascuna iniziativa. Nel caso di richiesta di finanziamento d'importo inferiore a 2 miliardi di lire, il Ministero del Commercio provvede gratuitamente alla predisposizione dello studio di fattibilità della joint venture.
Il tasso di interesse, la cui variabilità non è prevista dal testo di legge, è pari al 30% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro (che viene pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.
Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi (secondo il metodo francese).

Garanzie
A garanzia del rimborso del finanziamento agevolato, possono essere richieste garanzie aziendali dell'impresa finanziata o delle sue collegate. La durata del contratto di finanziamento può arrivare ad un massimo di 10 anni, di cui massimo 2 di grazia (durante il quale non sono dovuti i rimborsi relativi a capitale e interessi).
I contributi ed i finanziamenti previsti sono cumulabili con altre agevolazioni sia nazionali che internazionali.

Date di presentazione delle richieste di finanziamento
Le domande di finanziamento devono essere presentate, presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), entro un anno dal perfezionamento dell'impresa mista e, comunque:
- prima dell'avvio della produzione nel caso di una nuova iniziativa nel settore industriale o agricolo;
- prima del completamento dell'opera nel caso di una nuova iniziativa nel settore delle infrastrutture.

Retroattività
La domanda può essere presentata entro 12 mesi dalla costituzione della joint venture.

Presentazione della domanda
Per usufruire delle agevolazioni previste, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) ha predisposto un modulo di domanda in cui si richiedono informazioni:
- sull'impresa italiana richiedente (ragione sociale, partite I.V.A. attività prevalente, personale dipendente fatturato ed investimenti degli ultimi tre esercizi, ecc.);
- sulla costituenda impresa mista (Paese, settore di attività, capitale sociale, ecc.);
- sulla richiesta di finanziamento (composizione del conferimento dell'impresa italiana alla joint venture, importo del finanziamento richiesto e dell'eventuale anticipo, garanzie offerte, copertura assicurativa).
Il modulo contiene anche un prospetto per la riclassificazione delle voci di bilancio dell'impresa richiedente e un prospetto per la presentazione dello studio di fattibilità

Approvazione della domanda
Entro 1 mese dalla presentazione della domanda di finanziamento completa di tutta la documentazione necessaria, la DGCS procede alla valutazione economica dell'iniziativa e la trasmette al Mediocredito Centrale per una successiva istruttoria nella quale viene valutata anche l'affidabilità dell'impresa italiana in generale ed in rapporto all'iniziativa. Mediocredito Centrale, entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, invia i risultati della propria valutazione alla DGCS, la quale sottopone i risultati delle due istruttorie all'esame del Comitato Direzionale che esprime il proprio parere.
La concessione del finanziamento è disposta con Decreto del Ministero del Tesoro, su proposta del Ministero degli Affari Esteri. Sulla base di tale decreto, il Mediocredito Centrale provvede a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria.



NOTE
Paesi in via di sviluppo
L'intervento si riferisce a quei Paesi in via di sviluppo con un reddito pro-capite annuo fino a 3.250 dollari USA. Ad eccezione dell'Albania, sono esclusi dai PVS i paesi dell'Est Europeo.
La lista dei Paesi classificati in base alle linee guida della Banca Mondiale sul reddito pro-capite è aggiornata in continuazione ed è possibile richiederla presso il Mediocredito Centrale.

Documenti aggiuntivi
I documenti da allegare al modulo di domanda sono:
1. relativamente all'impresa italiana richiedente:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (ove esista);
- bilanci degli ultimi tre anni; in particolare:
a) per le società di capitali e le società cooperative, delle relazioni degli Amministratori ed eventuali rapporti di certificazione da parte di società di revisione, nonché della copia della più recente relazione semestrale alla Consob (ove dovuta) e dell'autentica notarile o del certificato di vigenza del Tribunale;
b) per le imprese individuali e le società di persone, i bilanci (che devono essere firmati dal legale rappresentante) sono quelli che vengono allegati alla denuncia dei redditi (nel caso tali soggetti siano sottoposti a regime di contabilità semplificata, devono fornire le copie dei libri degli inventari);
- dichiarazione del legale rappresentante attestante l'assenza, alla data della domanda, di procedure concorsuali, di stato di liquidazione, di protesti, atti di precetto, decreti ingiuntivi, pignoramenti, procedure esecutive mobiliari e immobiliari in genere, nonché attestante l'eventuale richiesta di ammissione a una procedura concorsuale;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione relativa alle garanzie offerte;
- copia della lettera di concessione della garanzia assicurativa SACE (ove esista);
- altra eventuale documentazione atta a meglio identificare le capacità operative dell'impresa e la propria attività all'estero;
- relazione sull'attività dell'impresa nei PVS, con particolare riguardo ad esperienze maturate nell'ambito della cooperazione promossa sia dall'Italia, sia da altri Paesi ed Organismi internazionali.
2. Relativamente all'impresa mista, la documentazione da allegare comprende:
- una relazione sull'iniziativa, con particolare riguardo a:
- inserimento del progetto nel piano di sviluppo del Paese e/o potenziale contributo del progetto allo sviluppo del Paese, in termini di aumento della produzione, della creazione di occupazione e trasferimento delle tecnologie;
- compatibilità del progetto in relazione alla normativa del Paese sugli investimenti esteri;
- eventuali pareri o autorizzazioni governativi del Paese nei confronti del progetto;
- parere delle istituzioni finanziarie e/o organismi locali, esteri, internazionali nei confronti dell'iniziativa;
- piano finanziario di copertura degli investimenti relativi all'iniziativa;
- studio di fattibilità, per il quale la DGCS ha predisposto un apposito modulo;
- copia dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto sociale;
- documentazione relativa ai partner italiani ed esteri dell'impresa richiedente (tra cui, per ognuno, il bilancio dell'ultimo esercizio regolarmente approvato).