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Premessa
Il sistema
di penetrazione dei mercati esteri basato sul semplice meccanismo
import/export si è rivelato inadeguato a garantire, da
solo, un certo ritmo nel processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane. L'esigenza di uno strumento più efficace
nella conquista di nuovi sbocchi di mercato o nel mantenimento
delle quote acquisite è rappresentato dall'opportunità
di costituire società miste, o "joint venture",
all'estero.
Gli interventi legislativi finalizzati alla promozione di società
miste sono molteplici: a livello comunitario possiamo citare
i programmi Phare, Tacis, J.O.P., Ecip); a livello nazionale
troviamo la Legge 24 Aprile 1990, n.100 concernente "Norme
sulla promozione della partecipazione a società e ad imprese
miste all'estero", la Legge 9 Gennaio 1991, n.19, nonché
la Legge 212 del 26 Febbraio 1992 sulla collaborazione con i
Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO).
L'art. 7 della Legge 26 Febbraio 1987, n.49 si inserisce in questo
ambito ed ha come obiettivo generale quello di promuovere la
costituzione di società miste nei Paesi in via di sviluppo
(PVS) da parte di imprese italiane, al fine di produrre effetti
positivi sia sulla bilancia dei pagamenti che sulla situazione
occupazionale locale.
Riassunto
L'intervento è diretto a sostenere la costituzione e/o
lo sviluppo di joint venture nei Paesi in via di sviluppo, nelle
quali gli investitori locali abbiano una partecipazione non inferiore
al 25%. Al programma possono partecipare tutte le imprese italiane,
con preferenza per le Piccole e medie imprese "PMI".
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato, destinato
a finanziare la quota di pertinenza dell'impresa italiana al
capitale della società mista, fino al 70% per un importo
non superiore ai 10 Mld di lire e fino al 50% per un importo
eccedente i 10 Mld.
L'importo massimo del finanziamento non può comunque superare
i 20 Mld. di lire per ciascuna iniziativa.
Nel caso di richiesta di finanziamento d'importo inferiore a
2 miliardi di lire, il Ministero del Commercio provvede gratuitamente
alla predisposizione dello studio di fattibilità della
joint venture.
Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento
stabilito dal Ministero del Tesoro (che viene pubblicato mensilmente
sulla Gazzetta Ufficiale). Il rimborso avviene in rate semestrali
posticipate, comprensive di capitale e interessi, nell'arco di
massimo 10 anni, di cui massimo 2 di grazia, durante il quale
non sono dovuti i rimborsi relativi a capitale e interessi.
Le domande di finanziamento devono essere presentate, presso
la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS),
entro un anno dal perfezionamento dell'impresa mista.
Soggetti beneficiari
Al programma possono partecipare tutte le imprese italiane, con
preferenza per le Piccole e medie imprese "PMI".
Viene accordata priorità alle iniziative che prevedono:
- partecipazione degli investitori locali (imprese o cittadini
del PVS in cui si realizza l'iniziativa), che non può
essere inferiore al 25% del capitale di rischio di ciascun progetto,
uguale o superiore al 50%
- promozione di joint venture che prevedono la partecipazione
da parte italiana di PMI.
Tale partecipazione dovrà essere tale da configurare una
presenza significativa nel capitale di rischio.
Attività
finanziabili
L'intervento è diretto a sostenere la costituzione di
nuove joint venture oppure l'ampliamento e/o la riabilitazione
di iniziative preesistenti, in forma anche di imprese miste,
nei Paesi in via di sviluppo (PVS). Queste iniziative devono
essere finalizzate:
- a promuovere lo sviluppo dei settori agricolo e industriale
dei PVS, nonché di quello delle infrastrutture limitatamente
ai trasporti, alle telecomunicazioni, all'energia, al settore
idrico (adduzione e distribuzione d'acqua) e a quello sanitario;
- alla realizzazione di progetti che rivestano prioritario interesse
per i PVS destinatari e che sono individuati di comune accordo.
Nella selezione delle iniziative sono privilegiate quelle suscettibili
di produrre effetti positivi sulla bilancia dei pagamenti e quelle
volte alla creazione di occupazione locale; si tiene inoltre
conto: della
utilizzazione di risorse locali, della redditività, del
livello tecnologico, della qualità e della quantità
della partecipazione di investitori locali - anche attraverso
banche locali - e di Paesi terzi al capitale di rischio.
La partecipazione delle imprese italiane deve configurare una
presenza significativa nella gestione dell'impresa mista, da
realizzarsi attraverso un qualificato apporto manageriale che
garantisca un'efficace conduzione aziendale e che, al tempo stesso,
permetta la formazione e lo sviluppo di un "management"
locale. Tipologia dell'intervento agevolativo
L'intervento prevede un finanziamento a tasso agevolato destinato
a finanziare la quota di pertinenza dell'impresa italiana al
capitale della società mista nei seguenti termini:
- fino al 70% per un importo non superiore ai 10 Mld di lire
- fino al 50% per un importo eccedente i 10 Mld.
Il finanziamento a tasso agevolato può essere concesso
a fronte di conferimenti in denaro e/o in natura al capitale
di rischio delle imprese miste, a fronte cioè della sottoscrizione
o dell'acquisto di quote di capitale delle imprese miste, compresi
eventuali sovrapprezzi per tenere conto delle reale situazione
patrimoniale delle stesse.
Nel caso di conferimenti "in natura", la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari esteri deve valutare, sulla base di idonea documentazione,
la congruità di tali conferimenti, restando inteso che
l'importo del finanziamento agevolato è determinato in
rapporto al valore congruo.
Qualora i conferimenti in natura siano costituiti da beni usati,
il loro valore è convenzionalmente considerato pari al
70% del loro valore di mercato.
Nel caso in cui i conferimenti siano espressi in valuta estera,
l'importo del finanziamento in lire viene determinato da Mediocredito
Centrale sulla base del tasso di cambio in vigore alla data del
Decreto del Ministero del Tesoro che approva il finanziamento
stesso.
L'importo massimo del finanziamento non può superare i
20 Mld. di lire per ciascuna iniziativa. Nel caso di richiesta
di finanziamento d'importo inferiore a 2 miliardi di lire, il
Ministero del Commercio provvede gratuitamente alla predisposizione
dello studio di fattibilità della joint venture.
Il tasso di interesse, la cui variabilità non è
prevista dal testo di legge, è pari al 30% del tasso di
riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro (che viene pubblicato
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale), vigente alla data di stipula
del contratto di finanziamento.
Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate comprensive
di capitale e interessi (secondo il metodo francese).
Garanzie
A garanzia del rimborso del finanziamento agevolato, possono
essere richieste garanzie aziendali dell'impresa finanziata o
delle sue collegate. La durata del contratto di finanziamento
può arrivare ad un massimo di 10 anni, di cui massimo
2 di grazia (durante il quale non sono dovuti i rimborsi relativi
a capitale e interessi).
I contributi ed i finanziamenti previsti sono cumulabili con
altre agevolazioni sia nazionali che internazionali.
Date di presentazione
delle richieste di finanziamento
Le domande di finanziamento devono essere presentate, presso
la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS),
entro un anno dal perfezionamento dell'impresa mista e, comunque:
- prima dell'avvio della produzione nel caso di una nuova iniziativa
nel settore industriale o agricolo;
- prima del completamento dell'opera nel caso di una nuova iniziativa
nel settore delle infrastrutture.
Retroattività
La domanda può essere presentata entro 12 mesi dalla costituzione
della joint venture.
Presentazione
della domanda
Per usufruire delle agevolazioni previste, la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) ha predisposto un modulo
di domanda in cui si richiedono informazioni:
- sull'impresa italiana richiedente (ragione sociale, partite
I.V.A. attività prevalente, personale dipendente fatturato
ed investimenti degli ultimi tre esercizi, ecc.);
- sulla costituenda impresa mista (Paese, settore di attività,
capitale sociale, ecc.);
- sulla richiesta di finanziamento (composizione del conferimento
dell'impresa italiana alla joint venture, importo del finanziamento
richiesto e dell'eventuale anticipo, garanzie offerte, copertura
assicurativa).
Il modulo contiene anche un prospetto per la riclassificazione
delle voci di bilancio dell'impresa richiedente e un prospetto
per la presentazione dello studio di fattibilità
Approvazione
della domanda
Entro 1 mese dalla presentazione della domanda di finanziamento
completa di tutta la documentazione necessaria, la DGCS procede
alla valutazione economica dell'iniziativa e la trasmette al
Mediocredito Centrale per una successiva istruttoria nella quale
viene valutata anche l'affidabilità dell'impresa italiana
in generale ed in rapporto all'iniziativa. Mediocredito Centrale,
entro 4 mesi dal ricevimento della domanda, invia i risultati
della propria valutazione alla DGCS, la quale sottopone i risultati
delle due istruttorie all'esame del Comitato Direzionale che
esprime il proprio parere.
La concessione del finanziamento è disposta con Decreto
del Ministero del Tesoro, su proposta del Ministero degli Affari
Esteri. Sulla base di tale decreto, il Mediocredito Centrale
provvede a stipulare il contratto di finanziamento con l'impresa
beneficiaria.
NOTE
Paesi
in via di sviluppo
L'intervento si riferisce a quei Paesi in via di sviluppo con
un reddito pro-capite annuo fino a 3.250 dollari USA. Ad eccezione
dell'Albania, sono esclusi dai PVS i paesi dell'Est Europeo.
La lista dei Paesi classificati in base alle linee guida della
Banca Mondiale sul reddito pro-capite è aggiornata in
continuazione ed è possibile richiederla presso il Mediocredito
Centrale.
Documenti
aggiuntivi
I documenti da allegare al modulo di domanda sono:
1. relativamente all'impresa italiana richiedente:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale (ove esista);
- bilanci degli ultimi tre anni; in particolare:
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a) per le società
di capitali e le società cooperative, delle relazioni
degli Amministratori ed eventuali rapporti di certificazione
da parte di società di revisione, nonché della
copia della più recente relazione semestrale alla Consob
(ove dovuta) e dell'autentica notarile o del certificato di vigenza
del Tribunale;
b) per le imprese individuali e le società di persone,
i bilanci (che devono essere firmati dal legale rappresentante)
sono quelli che vengono allegati alla denuncia dei redditi (nel
caso tali soggetti siano sottoposti a regime di contabilità
semplificata, devono fornire le copie dei libri degli inventari); |
- dichiarazione
del legale rappresentante attestante l'assenza, alla data della
domanda, di procedure concorsuali, di stato di liquidazione,
di protesti, atti di precetto, decreti ingiuntivi, pignoramenti,
procedure esecutive mobiliari e immobiliari in genere, nonché
attestante l'eventuale richiesta di ammissione a una procedura
concorsuale;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione relativa alle garanzie offerte;
- copia della lettera di concessione della garanzia assicurativa
SACE (ove esista);
- altra eventuale documentazione atta a meglio identificare le
capacità operative dell'impresa e la propria attività
all'estero;
- relazione sull'attività dell'impresa nei PVS, con particolare
riguardo ad esperienze maturate nell'ambito della cooperazione
promossa sia dall'Italia, sia da altri Paesi ed Organismi internazionali.
2. Relativamente all'impresa mista, la documentazione da allegare
comprende:
- una relazione sull'iniziativa, con particolare riguardo a:
- inserimento del progetto nel piano di sviluppo del Paese e/o
potenziale contributo del progetto allo sviluppo del Paese, in
termini di aumento della produzione, della creazione di occupazione
e trasferimento delle tecnologie;
- compatibilità del progetto in relazione alla normativa
del Paese sugli investimenti esteri;
- eventuali pareri o autorizzazioni governativi del Paese nei
confronti del progetto;
- parere delle istituzioni finanziarie e/o organismi locali,
esteri, internazionali nei confronti dell'iniziativa;
- piano finanziario di copertura degli investimenti relativi
all'iniziativa;
- studio di fattibilità, per il quale la DGCS ha predisposto
un apposito modulo;
- copia dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto sociale;
- documentazione relativa ai partner italiani ed esteri dell'impresa
richiedente (tra cui, per ognuno, il bilancio dell'ultimo esercizio
regolarmente approvato). |