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Premessa
La Legge
27 Ottobre 1994, n.598 ha convertito, con alcune modificazioni,
il Decreto Legge n.516 del 29 Agosto 1994. L'articolo 11 di tale
Legge prevede la possibilità da parte di Mediocredito
Centrale (MCC) di concedere contributi a fronte di finanziamenti
concessi dalle banche con esso convenzionate alle piccole e medie
imprese (PMI).
Per la determinazione dell'oggetto di tali finanziamenti, la
lettera b) del suddetto articolo richiama gli investimenti per
l'innovazione tecnologica previsti dalla Legge 317/91 e gli investimenti
per la tutela ambientale. La gestione dell'intervento risulta
interamente demandata a MCC il quale provvede alla definizione
ed alla modifica delle modalità di attuazione attraverso
l'emanazione di sue circolari.
Il meccanismo dell'agevolazione, disciplinato con Circolare n°
79 del 29 Dicembre 1995 e precedenti, stabilisce che l'impresa
si rivolga ad una banca convenzionata con Mediocredito Centrale
per ottenere un finanziamento agevolato che preveda un contributo
agli interessi. A fronte di tale richiesta, l'ente creditizio
invoca a sua volta l'intervento di Mediocredito affinché
proceda all'abbattimento del tasso di riferimento applicato al
finanziamento.
Il rifinanziamento dell'ente creditizio viene regolato dalla
Circolare MCC del 13 Marzo 1996, n.86. Una volta concessa tale
agevolazione, la banca l'impresa possono stipulare il contratto.
Riassunto
L'intervento prevede la concessione di un contributo agli interessi
concesso alle piccole e medie imprese industriali che pongono
in essere investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica
ed alla tutela dell'ambiente. L'importo massimo agevolabile corrisponde
al 70% del programma di investimenti e, comunque, non può
essere superiore a 3 Mld di Lire.
L'abbattimento del tasso applicato al finanziamento concesso
dalle banche ammesse ad operare con il Mediocredito Centrale
dipende dalla localizzazione geografica del soggetto richiedente:
- 80% del tasso di riferimento per le PMI ubicate nei territori
dell'Obiettivo 1
- 60% del tasso di riferimento per le PMI ubicate nelle zone
ammesse alla deroga di cui all'art.92.3c
- 50% del tasso di riferimento per le piccole imprese localizzate
nelle restanti regioni
- 23% del tasso di riferimento per le medie imprese localizzate
nelle restanti regioni del territorio nazionale.
La durata massima dell'intervento agevolativo, che decorre dalla
data di richiesta dell'agevolazione da parte di MCC oppure della
prima erogazione effettuata, è di 7 anni comprensivi di
un periodo di preammortamento non superiore a 2.
Il beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il contributo erogatogli
entro i 12 mesi successivi la data di accoglimento della domanda
pena la decadenza dell'agevolazione.
Il rimborso, sviluppato in rate costanti di capitale semestrali
posticipate, avviene alla scadenza prefissata il giorno 5 del
sesto mese successivo a quello della prima erogazione.
Non è prevista alcuna forma di cumulabilità con
iniziative dello stesso tipo previste da altre leggi nazionali,
regionali o provinciali.
Le domande di intervento devono essere sottoscritte dalla banca
abilitata e dal richiedente e redatte secondo la modulistica
appositamente predisposta. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'intervento le piccole e medie imprese
(PMI) industriali.
Attività
finanziabili
L'intervento
agevola gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica
ed alla tutela ambientale.
Gli investimenti per l'innovazione tecnologica devono avere per
oggetto:
A) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una
o più unità di lavoro gestite da apparecchiature
elettroniche che governino, per mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere
una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
- lavorazione,
- montaggio,
- manipolazione,
- controllo,
- misura,
- trasporto,
- magazzinaggio;
B) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot
industriali o da mezzi robotizzati gestiti da apparecchiature
elettroniche che governino, per mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
C) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche
o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati
al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della
documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate
al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo
e commerciale;
D) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi elencati ai punti precedenti;
E) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio
delle attività produttive, la formazione del personale
per l'utilizzo delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi
elencati ai punti precedenti;
F) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche
destinate a laboratori e ad uffici di progettazione aziendale.
Gli investimenti per la tutela ambientale devono avere per
oggetto:
- le installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei
rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- l'installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- le opere per la protezione dell'ambiente da calamità
naturali;
- gli interventi per la razionalizzazione dell'uso dell'acqua
potabile e la protezione delle fonti;
- i laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi
di protezione dell'ambiente;
- la fabbricazione di attrezzature e apparecchiature destinate
alla protezione o al miglioramento ambientale;
- l'installazione di impianti ed apparecchiature anti-inquinamento
in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni
nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al
miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza
contro gli infortuni;
- la creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure"
da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze
inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- la conversione di impianti e/o processi produttivi inquinanti
in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante
il ciclo produttivo;
- la delocalizzazione per le esigenze ambientali connesse ad
obiettivi pubblici di interesse collettivo.
Tipologia
dell'intervento agevolativo
L'intervento agevola il finanziamento delle azioni suddette mediante
un abbattimento del tasso di interesse praticato sui prestiti
concessi dalle banche attraverso l'intervento di MCC.
L'importo agevolabile corrisponde al 70% delle spese di investimento
e fanno eccezione le spese per la realizzazione o l'acquisizione
di brevetti, licenze e programmi (punti D), E)) che sono oggetto
di agevolazione solo se collegate all'acquisizione dei beni di
cui ai punti A), B), C). In ogni caso, la spesa ammessa per l'acquisto
di programmi, di brevetti, di licenze e per le spese di formazione
del personale non potrà superare i seguenti massimali
del costo sostenuto:
- acquisto di programmi: 40%
- acquisto di brevetti: 30%
- acquisto di licenze: 15%
- formazione del personale: 20%
Sia per gli investimenti innovativi che per gli investimenti
diretti alla tutela ambientale è stabilito in 3 Miliardi
il tetto massimo dell'importo erogabile.
Il rimborso del prestito concesso dalla banca è previsto
in rate semestrali costanti di capitale e interessi. Il rimborso
del prestito concesso dalla banca è previsto in rate semestrali
costanti di capitale. Il primo periodo di interessi non può
eccedere i 6 mesi e, nel caso di erogazione del finanziamento
in più soluzione, il piano di ammortamento delle erogazioni
successive dovrà essere allineato a quello della prima
erogazione. All'operazione viene applicata una commissione bancaria
non superiore all'1,25% per anno e, in caso di mancato utilizzo
delle somme erogate, una penale una tantum pari allo 0,50%.
Cumulabilità
L'agevolazione non è cumulabile con altre facilitazioni
previste dalle leggi nazionali o regionali.
Retroattività
La retroattività copre un periodo di 2 anni antecedenti
la data di presentazione della domanda.
Date di presentazione
delle richieste di agevolazione
La domanda di rifinanziamento può essere presentata in
qualsiasi momento. |