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Premessa
Finalità
Migliorare l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie
imprese mediante la concessione di garanzie
Beneficiari
- piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali
di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato piccole e medie imprese (decreto del Ministro dell'Industria,
Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U.
n. 229 dell'1.10.97);
- consorzi e società consortili, costituiti tra piccole
e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge
5.10.91., n. 317, e società consortili miste di cui all'articolo
27 della medesima legge.
I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente
sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane
Modalità
di intervento del Fondo
- garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente
a favore dei soggetti finanziatori;
- controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a
favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
- cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore
dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri
fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
Soggetti richiedenti
Possono richiedere la garanzia diretta:
- banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 1.9.93, n.385;
- intermediari finanaziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo1.9.93, n.385;
- S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 5.10.91, n.317;
possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
- consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo
155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n.385;
- altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1.9.93, n.385.
Caratteristiche
delle operazioni ammissibili:
- finanziamenti a medio lungo termine: finanziamenti, ivi compresa
la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non
superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti sia materiali
che immateriali nel territorio nazionale;
- prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a
18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è
composta da una parte fissa integrata da una parte variabile
commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa
finanziata, concessi a fronte di investimenti sia materiali che
immateriali nel territorio nazionale;
- partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non
superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese,
costituite in forma di società di capitali, acquisite
a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
- "altre operazioni": operazioni finanziarie, direttamente
finalizzate all'attività di impresa, diverse dai finanziamenti
a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni,
ecluse, nel caso di intervento di garanzia diretta, le operazioni
di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'articolo
2 della legge n.341 del 1995.
Modalità
di avvio
La procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo si articola
nel modo seguente:
- il soggetto richiedente deve far pervenire a Mediocredito Centrale
la richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data
della delibera dell'operazione per la quale la garanzia è
richiesta (è consentito presentare la richiesta di ammissione
prima della delibera dell'operazione, a condizione che detta
delibera intervenga entro 3 mesi dalla data di ammissione alla
garanzia);
- Mediocredito Centrale compie una valutazione economico-finanziaria
del soggetto beneficiario finalizzata ad accertarne la capacità
di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione
per la quale è richiesta la garanzia;
- sulla base delle risultanze dell'esame istruttorio, le richieste
di ammissione, complete della documentazione richiesta, sono
deliberate dal Comitato di gestione del Fondo nel rispetto dell'ordine
cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine
di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento
della stessa.
Condizioni
e limiti
a) Settori esclusi: non sono ammissibili all'intervento le operazioni
relative a soggetti beneficiari appartenenti ai settori della
siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti,
dell'agricoltura e della pesca. E' tuttavia previsto, non appena
ottenuta l'autorizzazione della Commissione UE, l'intervento
del Fondo a favore dei confidi operanti nei settori agricolo,
agro-alimentare e della pesca.
b) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggetti
beneficiari ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art.92.3.a)
del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale:
- garanzia diretta: fino all'80% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi
e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare
l'80% dell'operazione.
c) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggeti
beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali:
- garanzia diretta: fino all'85% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi
e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare
l'85% dell'operazione.
d) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggetti
beneficiari ubicati nel restante territorio nazionale:
- garanzia direttta: fino al 60% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi
e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare
il 60% dell'operazione.
e) Costo della garanzia: i soggetti richiedenti devono versare
una commissione "una tantum" sull'importo garantito
dal Fondo pari a:
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Zone 92.3.a),
contratti d'area,
patti territoriali |
Zone 92.3.c) |
Restanti territori |
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Medie imprese e consorzi |
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- Finanziamenti |
0% |
0,50% |
1.00% |
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- Prestiti part. e Partecipazioni |
0% |
0,25% |
0,50% |
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Piccole imprese |
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- Finanziamenti |
0% |
0,25% |
0,50% |
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- Prestiti part. e Partecipazioni |
0% |
0,125% |
0,25% |
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- Microimprese |
0% |
0,125% |
0,25% |
f) Condizioni
particolari: le "altre operazioni" sono ammissibili
all'intervento del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni
comunitarie in materia di aiuti "de minimis"
Zone d'intervento
Intero territorio nazionale
Durata
Non è prevista alcuna data di scadenza dello strumento
agevolativo.
Cumulabilità
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla
stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle
misure di cui alle lettere b), c), d) del punto 6;
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo
stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità
agevolativa massima fissata dall'Unione Europea. |