GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 662/96
Fondo di garanzia a favore delle PMI (rif. anche alla Legge 266/97 ed el D.M. 248/99)

Premessa
Finalità
Migliorare l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie

Beneficiari
- piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato piccole e medie imprese (decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 dell'1.10.97);
- consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.
I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane

Modalità di intervento del Fondo
- garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
- cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).

Soggetti richiedenti
Possono richiedere la garanzia diretta:
- banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n.385;
- intermediari finanaziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo1.9.93, n.385;
- S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo) iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5.10.91, n.317;
possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia:
- consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1.9.93, n.385;
- altri fondi di garanzia, gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n.385.

Caratteristiche delle operazioni ammissibili:
- finanziamenti a medio lungo termine: finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
- prestiti partecipativi: finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
- partecipazioni: partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
- "altre operazioni": operazioni finanziarie, direttamente finalizzate all'attività di impresa, diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, ecluse, nel caso di intervento di garanzia diretta, le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell'articolo 2 della legge n.341 del 1995.

Modalità di avvio
La procedura per l'ammissione all'intervento del Fondo si articola nel modo seguente:
- il soggetto richiedente deve far pervenire a Mediocredito Centrale la richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data della delibera dell'operazione per la quale la garanzia è richiesta (è consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera dell'operazione, a condizione che detta delibera intervenga entro 3 mesi dalla data di ammissione alla garanzia);
- Mediocredito Centrale compie una valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finalizzata ad accertarne la capacità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale è richiesta la garanzia;
- sulla base delle risultanze dell'esame istruttorio, le richieste di ammissione, complete della documentazione richiesta, sono deliberate dal Comitato di gestione del Fondo nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Condizioni e limiti
a) Settori esclusi: non sono ammissibili all'intervento le operazioni relative a soggetti beneficiari appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca. E' tuttavia previsto, non appena ottenuta l'autorizzazione della Commissione UE, l'intervento del Fondo a favore dei confidi operanti nei settori agricolo, agro-alimentare e della pesca.
b) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art.92.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale:
- garanzia diretta: fino all'80% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'80% dell'operazione.
c) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggeti beneficiari che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali:
- garanzia diretta: fino all'85% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare l'85% dell'operazione.
d) Misura della garanzia per le operazioni relative a soggetti beneficiari ubicati nel restante territorio nazionale:
- garanzia direttta: fino al 60% dell'operazione;
- controgaranzia: fino al 90% della garanzia prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia che a sua volta non può superare il 60% dell'operazione.
e) Costo della garanzia: i soggetti richiedenti devono versare una commissione "una tantum" sull'importo garantito dal Fondo pari a:

Zone 92.3.a),
contratti d'area,
patti territoriali

Zone 92.3.c)

Restanti territori
Medie imprese e consorzi
- Finanziamenti

0%

0,50%

1.00%
- Prestiti part. e Partecipazioni

0%

0,25%

0,50%
Piccole imprese
- Finanziamenti

0%

0,25%

0,50%
- Prestiti part. e Partecipazioni

0%

0,125%

0,25%
- Microimprese

0%

0,125%

0,25%

f) Condizioni particolari: le "altre operazioni" sono ammissibili all'intervento del Fondo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti "de minimis"

Zone d'intervento
Intero territorio nazionale

Durata
Non è prevista alcuna data di scadenza dello strumento agevolativo.

Cumulabilità
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure di cui alle lettere b), c), d) del punto 6;
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.