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Premessa
La Legge
83/89 rientra nell'ambito della normativa diretta alla promozione
del commercio estero e, istituendo i contributi annuali a favore
dei consorzi export, rappresenta un aiuto indiretto a quelle
piccole e medie imprese (PMI) che non sempre sono in grado, da
sole, di sopportare i costi derivanti dalla creazione di una
propria struttura di penetrazione commerciale all'estero.
Riassunto
Il provvedimento è diretto ad incentivare l'attività
di gestione e di promozione dei consorzi export, costituiti tra
PMI industriali, commerciali, di trasporto e imprese artigiane,
il cui scopo sociale esclusivo consista nell'esportazione dei
prodotti delle imprese consorziate e nell'attività promozionale
che tale esportazione richiede. A questi soggetti, infatti, viene
concesso, dopo un anno di attività, un contributo in conto
capitale destinato a coprire le spese di gestione e di promozione,
risultanti dal conto profitti e perdite, in misura variabile
dal 40 al 70% delle stesse in funzione di parametri definiti
e per importi massimi diversificati in ragione del numero di
imprese associate. I costi ammessi godono di un periodo di retroattività
pari a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda al Ministero
del Commercio con l'Estero da effettuarsi, obbligatoriamente,
entro il 15 Maggio di ogni anno.
Soggetti beneficiari
Sono annoverati fra i soggetti beneficiari i consorzi e le società
consortili per il commercio estero, costituite anche in forma
cooperativa, tra piccole e medie imprese (PMI) industriali, di
servizi e commerciali e/o imprese artigiane. I consorzi artigiani
devono risultare iscritti alle separate sezioni dell'albo delle
imprese artigiane. Sono considerati soggetti prioritari i consorzi
e le società consortili:
- composti in maggioranza da PMI industriali;
- di nuova formazione ubicati nei territori del Mezzogiorno italiano;
- che abbiano la disponibilità in Paesi Terzi di stabili
strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese
consorziate;
- che abbiano svolto attività "promozionale"
all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale
delle spese ammesse a contributo;
- dotati di una struttura stabile;
- composti in maggioranza da imprese artigiane.
Sono esclusi i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie
regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle
regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.
Limiti dimensionali
I consorzi devono necessariamente essere costituiti da almeno
8 piccole e medie imprese, che singolarmente abbiano sottoscritto
una quota di fondo consortile non inferiore a Lit. 2.500.000
e, allo stesso tempo, non superiore al 20% del valore totale
del fondo; fanno eccezione, potendo essere composti da un numero
inferiore ad 8 ma superiore a 5 imprese, quelli:
- costituiti da imprese artigiane ed iscritti al relativo albo;
- attive nel Mezzogiorno
- costituiti da imprese del settore tessile/abbigliamento operanti
nei seguenti settori merceologici:
- velluto arredamento,
- velluto abbigliamento,
- filatura cotoniera,
- tessuti tipo "denim" (blue jeans.);
Non è considerato soggetto beneficiario il consorzio export
in cui siano associate imprese appartenenti ad uno stesso gruppo
industriale.
Attività
finanziabili
L'intervento è diretto ad agevolare l'attività
di gestione e di promozione.
Le spese di gestione ammissibili sono quelle relative a:
- personale e imposte;
- consulenze e corrispettivi a terzi;
- sede sociale e funzionamento dell'ufficio;
- quote annue di ammortamento;
- organi sociali;
- contributi ad organismi connessi con l'attività consortile.
Le spese promozionali ammissibili, invece, comprendono:
- missioni e viaggi;
- partecipazione a fiere;
- indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni;
- traduzioni e interpretariato;
- attività di formazione connesse con l'export;
- strutture stabili in Paesi esteri.
Tale elencazione non si presenta, tuttavia, tassativa, in quanto
il MINCOMES esamina anche l'ammissibilità di altre voci
di spesa eventualmente indicate dal consorzio o dalla società
consortile in relazione alle attività di gestione e promozione.
Qualora il totale delle spese ammissibili superi i 300 milioni
di lire, per tali spese l'impresa richiedente deve farsi rilasciare
da una società di revisione un'apposita certificazione.
Tipologia
dell'intervento agevolativo
L'intervento prevede un contributo in conto capitale destinato
a coprire le spese gestionali e promozionali ammissibili in misura
variabile in ragione dei parametri di seguito indicati:
1) una copertura pari al 40% delle spese è concessa ai
consorzi ed alle società consortili che godono delle seguenti
prerogative
- sono costituiti da più di 5 anni,
- sono composti in maggioranza da PMI industriali o da imprese
artigiane,
- possiedono struttura stabile,
- possiedono, in Paesi Terzi, stabili strutture per la commercializzazione
dei prodotti delle imprese consorziate,
- hanno svolto attività "promozionale" all'estero
per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle
spese ammesse a contributo;
2) una copertura pari al 60% delle spese è concessa ai
consorzi ed alle società consortili aventi i requisiti
di cui al punto 1) ed ubicate nel Mezzogiorno;
3) una copertura pari al 70% delle spese è concessa ai
consorzi ed alle società consortili costituite da meno
di 5 anni ed aventi i requisiti di cui ai punti precedenti.
Per i soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) che non hanno una
struttura stabile, la percentuale di costi agevolabili deve essere
diminuita del 40%.
Per i consorzi e le società consortili che rispondono
ad uno solo dei requisiti preferenziali di cui al punto 1), la
quota delle spese ammesse a contribuzione deve essere ridotta
del 30% nel caso questi abbiano struttura stabile e del 50% nel
caso in cui non l'abbiano, mentre per quelli che non rispondano
ad alcuno dei requisiti preferenziali di cui al punto 1), la
percentuale deve essere abbattuta, del 50% e del 70% rispettivamente.
L'importo massimo agevolabile, scaglionato in relazione al numero
delle imprese associate al consorzio o alla società beneficiaria,
resta stabilito 150 milioni fino a 24 imprese, 200 milioni da
25 a 74 imprese e 300 milioni oltre 74 imprese.
Date di presentazione
delle richieste di agevolazione
Le richieste di contributo devono essere presentate entro il
15 Maggio di ogni anno.
Retroattività
Sono ammesse le spese sostenute nell'esercizio precedente il
termine annuale previsto per la presentazione delle domande.
Presentazione
della domanda
La domanda di contributo va presentata in bollo al MINCOMES;
il MINCOMES, sentito il parere (non vincolante) della Regione
territorialmente competente, procede all'istruttoria il cui esito
deve essere reso noto entro il 20 Novembre di ogni anno.
È lo stesso Ministero che provvedere all'istruttoria,
la quale si conclude entro il 20 Novembre di ogni anno, e, con
suo decreto, concede il finanziamento. Nell'ipotesi in cui la
richiesta venga respinta, invece, emana un provvedimento di rigetto
di cui viene dato avviso, per iscritto, all'interessato che può,
entro sessanta giorni, avanzare ricorso davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR).
Cumulabilità
L'agevolazione, inoltre, non ammette la cumulabilità con
altri aiuti concessi, al medesimo titolo e per lo stesso esercizio,
dalle Regioni e da organismi o società finanziarie in
cui le Regioni detengano una partecipazione a carattere maggioritario
e, anche qualora si presentasse la circostanza di contributi
pubblici erogati a titolo diverso, l'importo massimo agevolato
non potrebbe superare l'80% delle spese iscritte a bilancio. |