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Scheda riassuntiva della Legge 83/89
Contributo finanziario annuale ai consorzi per il commercio estero

Premessa
La Legge 83/89 rientra nell'ambito della normativa diretta alla promozione del commercio estero e, istituendo i contributi annuali a favore dei consorzi export, rappresenta un aiuto indiretto a quelle piccole e medie imprese (PMI) che non sempre sono in grado, da sole, di sopportare i costi derivanti dalla creazione di una propria struttura di penetrazione commerciale all'estero.

Riassunto
Il provvedimento è diretto ad incentivare l'attività di gestione e di promozione dei consorzi export, costituiti tra PMI industriali, commerciali, di trasporto e imprese artigiane, il cui scopo sociale esclusivo consista nell'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e nell'attività promozionale che tale esportazione richiede. A questi soggetti, infatti, viene concesso, dopo un anno di attività, un contributo in conto capitale destinato a coprire le spese di gestione e di promozione, risultanti dal conto profitti e perdite, in misura variabile dal 40 al 70% delle stesse in funzione di parametri definiti e per importi massimi diversificati in ragione del numero di imprese associate. I costi ammessi godono di un periodo di retroattività pari a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda al Ministero del Commercio con l'Estero da effettuarsi, obbligatoriamente, entro il 15 Maggio di ogni anno.
Soggetti beneficiari
Sono annoverati fra i soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili per il commercio estero, costituite anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese (PMI) industriali, di servizi e commerciali e/o imprese artigiane. I consorzi artigiani devono risultare iscritti alle separate sezioni dell'albo delle imprese artigiane. Sono considerati soggetti prioritari i consorzi e le società consortili:
- composti in maggioranza da PMI industriali;
- di nuova formazione ubicati nei territori del Mezzogiorno italiano;
- che abbiano la disponibilità in Paesi Terzi di stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;
- che abbiano svolto attività "promozionale" all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;
- dotati di una struttura stabile;
- composti in maggioranza da imprese artigiane.
Sono esclusi i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.

Limiti dimensionali
I consorzi devono necessariamente essere costituiti da almeno 8 piccole e medie imprese, che singolarmente abbiano sottoscritto una quota di fondo consortile non inferiore a Lit. 2.500.000 e, allo stesso tempo, non superiore al 20% del valore totale del fondo; fanno eccezione, potendo essere composti da un numero inferiore ad 8 ma superiore a 5 imprese, quelli:
- costituiti da imprese artigiane ed iscritti al relativo albo;
- attive nel Mezzogiorno
- costituiti da imprese del settore tessile/abbigliamento operanti nei seguenti settori merceologici:
- velluto arredamento,
- velluto abbigliamento,
- filatura cotoniera,
- tessuti tipo "denim" (blue jeans.);
Non è considerato soggetto beneficiario il consorzio export in cui siano associate imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale.

Attività finanziabili
L'intervento è diretto ad agevolare l'attività di gestione e di promozione.
Le spese di gestione ammissibili sono quelle relative a:
- personale e imposte;
- consulenze e corrispettivi a terzi;
- sede sociale e funzionamento dell'ufficio;
- quote annue di ammortamento;
- organi sociali;
- contributi ad organismi connessi con l'attività consortile.
Le spese promozionali ammissibili, invece, comprendono:
- missioni e viaggi;
- partecipazione a fiere;
- indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni;
- traduzioni e interpretariato;
- attività di formazione connesse con l'export;
- strutture stabili in Paesi esteri.
Tale elencazione non si presenta, tuttavia, tassativa, in quanto il MINCOMES esamina anche l'ammissibilità di altre voci di spesa eventualmente indicate dal consorzio o dalla società consortile in relazione alle attività di gestione e promozione.
Qualora il totale delle spese ammissibili superi i 300 milioni di lire, per tali spese l'impresa richiedente deve farsi rilasciare da una società di revisione un'apposita certificazione.

Tipologia dell'intervento agevolativo
L'intervento prevede un contributo in conto capitale destinato a coprire le spese gestionali e promozionali ammissibili in misura variabile in ragione dei parametri di seguito indicati:
1) una copertura pari al 40% delle spese è concessa ai consorzi ed alle società consortili che godono delle seguenti prerogative
- sono costituiti da più di 5 anni,
- sono composti in maggioranza da PMI industriali o da imprese artigiane,
- possiedono struttura stabile,
- possiedono, in Paesi Terzi, stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate,
- hanno svolto attività "promozionale" all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;
2) una copertura pari al 60% delle spese è concessa ai consorzi ed alle società consortili aventi i requisiti di cui al punto 1) ed ubicate nel Mezzogiorno;
3) una copertura pari al 70% delle spese è concessa ai consorzi ed alle società consortili costituite da meno di 5 anni ed aventi i requisiti di cui ai punti precedenti.
Per i soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) che non hanno una struttura stabile, la percentuale di costi agevolabili deve essere diminuita del 40%.
Per i consorzi e le società consortili che rispondono ad uno solo dei requisiti preferenziali di cui al punto 1), la quota delle spese ammesse a contribuzione deve essere ridotta del 30% nel caso questi abbiano struttura stabile e del 50% nel caso in cui non l'abbiano, mentre per quelli che non rispondano ad alcuno dei requisiti preferenziali di cui al punto 1), la percentuale deve essere abbattuta, del 50% e del 70% rispettivamente.
L'importo massimo agevolabile, scaglionato in relazione al numero delle imprese associate al consorzio o alla società beneficiaria, resta stabilito 150 milioni fino a 24 imprese, 200 milioni da 25 a 74 imprese e 300 milioni oltre 74 imprese.

Date di presentazione delle richieste di agevolazione
Le richieste di contributo devono essere presentate entro il 15 Maggio di ogni anno.

Retroattività
Sono ammesse le spese sostenute nell'esercizio precedente il termine annuale previsto per la presentazione delle domande.

Presentazione della domanda
La domanda di contributo va presentata in bollo al MINCOMES; il MINCOMES, sentito il parere (non vincolante) della Regione territorialmente competente, procede all'istruttoria il cui esito deve essere reso noto entro il 20 Novembre di ogni anno.
È lo stesso Ministero che provvedere all'istruttoria, la quale si conclude entro il 20 Novembre di ogni anno, e, con suo decreto, concede il finanziamento. Nell'ipotesi in cui la richiesta venga respinta, invece, emana un provvedimento di rigetto di cui viene dato avviso, per iscritto, all'interessato che può, entro sessanta giorni, avanzare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Cumulabilità
L'agevolazione, inoltre, non ammette la cumulabilità con altri aiuti concessi, al medesimo titolo e per lo stesso esercizio, dalle Regioni e da organismi o società finanziarie in cui le Regioni detengano una partecipazione a carattere maggioritario e, anche qualora si presentasse la circostanza di contributi pubblici erogati a titolo diverso, l'importo massimo agevolato non potrebbe superare l'80% delle spese iscritte a bilancio.