GFB Industrial Consulting Questa scheda è fornita a titolo esclusivamente informativo e non implica alcuna assunzione di responsabilità derivante dall'utilizzo dei contenuti
Scheda riassuntiva della Legge 95/95 (ex Legge 44/86 De Vito)
Agevolazioni per l'imprenditorialità giovanile

Riassunto
Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori Obiettivo 1, 2 e 5b le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio, aventi in essi sede legale, operativa ed amministrativa, sono ammesse a godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, purché si impegnino a realizzare progetti da porre in essere nei settori industria, artigianato, fornitura di servizi ed agricoltura.
Le suddette imprese devono essere composte esclusivamente da giovani in età compresa fra 18 e 35 anni o prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti nei Comuni ricadenti in "aree depresse" dal 1 Gennaio 1994.
Restano, invece, escluse dai benefici le società individuali, le società di fatto oppure le società aventi un unico socio.
La Legge De Vito, come modificata dai provvedimenti successivi, accorda ai soggetti beneficiari che rispondano ai requisiti appena descritti diverse fattispecie agevolative:
a) contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini Equivalente Sovvenzione Netta o di Equivalente Sovvenzione Lorda, calcolati in percentuale delle spese ammissibili e soggetti ad un massimale di contribuzione pari a 100.000 Ecu per un periodo di tre anni, ai sensi della regola "de minimis";
b) contributi in conto gestione;
c) interventi di assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., limitatamente ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla stessa strumentali alla realizzazione dei progetto finanziati, limitatamente ai primi due anni dì attività.

Limitazioni
Non sono previste scadenze, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, non sono previsti limiti dimensionali. I Settori sono Industria, Artigianato, Servizi alle imprese e Agricoltura purchè localizzati nelle Aree Obiettivo 1 (Mezzogiorno), Aree obiettivo 2 (zone in declino industriale del Centro-Nord) e Aree 5b (zone rurali svantaggiate).

Soggetti beneficiari
Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori Obiettivo 1, 2 e 5b le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio, aventi in essi sede legale, operativa ed amministrativa, sono ammesse a godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, purché si impegnino a realizzare progetti da porre in essere nei settori industria, artigianato, fornitura di servizi ed agricoltura.
Le suddette imprese devono essere composte esclusivamente da giovani in età compresa fra 18 e 35 anni o prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti nei Comuni ricadenti in "aree depresse" dal 1 Gennaio 1994.
Restano, invece, escluse dai benefici le società individuali, le società di fatto oppure le società aventi un unico socio.

Attività finanziabili
Le agevolazioni previste dalla normativa possono essere concesse per agevolare i progetti relativi alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti in qualsiasi settore.
Non sono ammissibili quelli afferenti ai comparti produttivi che risultano esclusi o sospesi dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ovvero dalla Commissione Europea.
Sono, altresì, escluse le iniziative che comportino il verificarsi di una o tutte le seguenti circostanze:
a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva e occupazionale;
b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;
c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
Un ulteriore vincolo è apposto all'attività d'impresa contemplata nell'azione per la quale viene richiesta l'agevolazione, che deve necessariamente essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data di avvio della stessa; eventuali variazioni possono essere consentite solo in casi eccezionali, previa specifica autorizzazione da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Risultano esplicitamente esclusi i progetti che:
- non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
- non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;
- prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
Per gli investimenti, sono ritenute ammissibili le spese relative a:
a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;
b) acquisto del terreno;
c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva (non ammissibile nel caso di progetti concernenti la fornitura di servizi);
d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
e) altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni di lire, mentre quelle di cui alla lettera c) lo sono nel limite del 40% dell'investimento complessivo per la realizzazione dell'iniziativa. In casi eccezionali questo limite è elevato al 60% in relazione alla particolarità del settore e dell'attività svolta.
Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno e relativamente ai progetti di fornitura dei servizi sono esclusi i costi sostenuti per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, anche mediante locazione finanziaria. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e, comunque, sino alla estinzione del mutuo.
I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono anch'essi vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo.
Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali, la società beneficiarla ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la questa può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata.
La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopra descritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse con l'applicazione di specifiche sanzioni.
Il contributo per le spese di gestione è concesso sulle seguenti voci di spesa:
- spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti,
- spese per prestazioni di servizi,
- oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all'articolo 3;
- non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

Tipologia dell' intervento agevolativo
La Legge De Vito, come modificata dai provvedimenti successivi, accorda ai soggetti beneficiari che rispondano ai requisiti appena descritti diverse fattispecie agevolative:
a) contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini Equivalente Sovvenzione Netta o di Equivalente Sovvenzione Lorda, calcolati in percentuale delle spese ammissibili e soggetti ad un massimale di contribuzione pari a 100.000 Ecu per un periodo di tre anni, ai sensi della regola "de minimis":
- il mutuo agevolato è posto in ammortamento dal primo Gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominare. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso dì concessione del mutuo, da versare entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento;
- la società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è quello vigente alla data della deliberazione di ammissibilità alle agevolazioni;
- tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati in un apposito conto corrente infruttifero - intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile ed aperto presso la Cassa Depositi e Prestiti - e, in caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovani le l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito;
- la società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto (la riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo);
- ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti alle società beneficiarie della Legge 28 Febbraio 1986, n.44, si applicano, a richiesta delle società interessate, le medesime disposizioni sopra descritte e, a tal fine, la Società per l'imprenditorialità giovanile può stipulare appositi contratti con le suddette società;
- le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina; - i mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie previste dal Codice Civile e da privilegio speciale;
b) contributi in conto gestione:
- il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per i primi due anni di attività nelle zone ammissibili alla deroga dell'articolo 92.3a del Trattato di Roma e nella Regione Molise alle seguenti condizioni:
1) per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 600 milioni di lire;
2) per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 1.070 milioni di lire;
- il contributo per le spese di gestione è concesso nelle altre zone comprese nell'Obiettivo 1, 2 e 5b nel limite dì 100.000 Ecu per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate dalla comunicazione della commissione europea relativa agli aiuti "de minimis";
c) interventi di assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., limitatamente ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla stessa strumentali alla realizzazione dei progetto finanziati, limitatamente ai primi due anni dì attività.
Le agevolazioni finanziarie previste dall' intervento sono cumulabili tra loro, ma non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione, sia successive.

Retroattività
Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna delle voci indicate - sulla base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa - deve risultare sostenuta successivamente alla presentazione della domanda. Solo in caso di rigetto della richiesta precedente e di inoltro di una nuova da parte della medesima impresa, il provvedimento ha valore retroattivo a partire dalla data della prima domanda.

Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., completa degli allegati previsti, in duplice copia:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
b) certificazione di vigenza;
c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel territori Obiettivo 1, 2 e 5b;
d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto relativamente ai requisiti dei soggetti beneficiari e, comunque, da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al Decreto Legge 30 Dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 1986, n.44;
e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, nonché l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti considerando le agevolazioni di cui alle lettere a) e b), secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. alla Regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.

Approvazione della domanda
Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:
a) completezza e pertinenza della documentazione;
b) sussistenza delle condizioni in merito alla finanziabilità dei progetti;
c) validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento alla affidabilità del piano finanziario, alla redditività, durata, livello tecnologico e di utilizzazione della ricerca delle iniziative proposte, alla attendibili à professionale dei soci, alla validità sotto il profilo tecnico dei progetti presentati, alla potenzialità del mercato di riferimento.
Quindi, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. delibera l'ammissione o l'esclusione dai benefici, dandone comunicazione all'azienda interessata ed alla Regione competente per territorio e, ogni tre mesi, rende pubblico l'elenco delle delibere assunte. Tali delibere individuano i soggetti beneficiari e le caratteristiche del progetto finanziato, stabiliscono le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative e fissano le agevolazioni finanziarie concesse.
Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali.
Questa può richiedere al beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori o di altro idoneo documento giustificativo della spesa.
La Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni e deliberare la revoca immediata dei contributi accordati qualora i suddetti requisiti dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

Erogazione
Le agevolazioni vengono erogate direttamente dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Per gli investimenti, le erogazioni avvengono dietro presentazione da parte della società beneficiaria delle fatture comprovanti i vari stati di avanzamento lavori (SAL), i quali non possono essere più di 5 e meno di 3. I primi SAL devono essere compresi tra il 10% e il 50% dell'ammontare della spesa complessiva, mentre l'ultimo SAL deve essere presentato a saldo e non deve superare il 10% della spesa complessiva.
Relativamente ai contributi in conto gestione, per il primo anno dì attività può essere erogata una anticipazione pari al 40% del contributo concesso, documentando l'inizio della attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili; per il secondo anno, invece, una anticipazione dello stessa misura può essere richiesta senza necessità di acquisire documentazione di spesa, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.
Infine, previa verifica delle spese effettivamente sostenute, vengono liquidati i residui contributi.