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Riassunto
Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile
nei territori Obiettivo 1, 2 e 5b le imprese, comprese le cooperative
di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio, aventi
in essi sede legale, operativa ed amministrativa, sono ammesse
a godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, purché
si impegnino a realizzare progetti da porre in essere nei settori
industria, artigianato, fornitura di servizi ed agricoltura.
Le suddette imprese devono essere composte esclusivamente da
giovani in età compresa fra 18 e 35 anni o prevalentemente
da giovani tra i 18 e i 29 che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e di quote di partecipazione, residenti nei Comuni ricadenti
in "aree depresse" dal 1 Gennaio 1994.
Restano, invece, escluse dai benefici le società individuali,
le società di fatto oppure le società aventi un
unico socio.
La Legge De Vito, come modificata dai provvedimenti successivi,
accorda ai soggetti beneficiari che rispondano ai requisiti appena
descritti diverse fattispecie agevolative:
a) contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato secondo
i limiti fissati dall'Unione Europea in termini Equivalente Sovvenzione
Netta o di Equivalente Sovvenzione Lorda, calcolati in percentuale
delle spese ammissibili e soggetti ad un massimale di contribuzione
pari a 100.000 Ecu per un periodo di tre anni, ai sensi della
regola "de minimis";
b) contributi in conto gestione;
c) interventi di assistenza tecnica da parte della Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., limitatamente
ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti
e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e di qualificazione professionale
svolta dalla stessa strumentali alla realizzazione dei progetto
finanziati, limitatamente ai primi due anni dì attività.
Limitazioni
Non sono previste scadenze, le domande possono essere presentate
in qualsiasi momento, non sono previsti limiti dimensionali.
I Settori sono Industria, Artigianato, Servizi alle imprese e
Agricoltura purchè localizzati nelle Aree Obiettivo 1
(Mezzogiorno), Aree obiettivo 2 (zone in declino industriale
del Centro-Nord) e Aree 5b (zone rurali svantaggiate).
Soggetti beneficiari
Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile
nei territori Obiettivo 1, 2 e 5b le imprese, comprese le cooperative
di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio, aventi
in essi sede legale, operativa ed amministrativa, sono ammesse
a godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto, purché
si impegnino a realizzare progetti da porre in essere nei settori
industria, artigianato, fornitura di servizi ed agricoltura.
Le suddette imprese devono essere composte esclusivamente da
giovani in età compresa fra 18 e 35 anni o prevalentemente
da giovani tra i 18 e i 29 che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e di quote di partecipazione, residenti nei Comuni ricadenti
in "aree depresse" dal 1 Gennaio 1994.
Restano, invece, escluse dai benefici le società individuali,
le società di fatto oppure le società aventi un
unico socio.
Attività
finanziabili
Le agevolazioni previste dalla normativa possono essere concesse
per agevolare i progetti relativi alla produzione di beni ed
alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti
in qualsiasi settore.
Non sono ammissibili quelli afferenti ai comparti produttivi
che risultano esclusi o sospesi dal Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica, ovvero dalla Commissione Europea.
Sono, altresì, escluse le iniziative che comportino il
verificarsi di una o tutte le seguenti circostanze:
a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva
e occupazionale;
b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;
c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
Un ulteriore vincolo è apposto all'attività d'impresa
contemplata nell'azione per la quale viene richiesta l'agevolazione,
che deve necessariamente essere svolta per un periodo di almeno
dieci anni dalla data di avvio della stessa; eventuali variazioni
possono essere consentite solo in casi eccezionali, previa specifica
autorizzazione da parte della Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.A.
Risultano esplicitamente esclusi i progetti che:
- non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva
ed occupazionale;
- non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;
- prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
Per gli investimenti, sono ritenute ammissibili le spese relative
a:
a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;
b) acquisto del terreno;
c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli
oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese
necessarie per la progettazione esecutiva (non ammissibile nel
caso di progetti concernenti la fornitura di servizi);
d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi
di fabbrica;
e) altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale
direttamente collegati al ciclo produttivo.
Le spese di cui alla lettera a) sono ammissibili nella misura
del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000
milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni
di lire, mentre quelle di cui alla lettera c) lo sono nel limite
del 40% dell'investimento complessivo per la realizzazione dell'iniziativa.
In casi eccezionali questo limite è elevato al 60% in
relazione alla particolarità del settore e dell'attività
svolta.
Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori
dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo
in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno
e relativamente ai progetti di fornitura dei servizi sono esclusi
i costi sostenuti per la costruzione e per l'acquisto degli immobili,
anche mediante locazione finanziaria. I beni agevolati sono vincolati
all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni
dalla data di avvio dell'attività e, comunque, sino alla
estinzione del mutuo.
I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti
di analoga o superiore quantità e/o qualità sono
anch'essi vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso
periodo.
Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali, la
società beneficiarla ha l'obbligo di comunicare alla Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. il piano di ammodernamento
dei sopracitati beni e la questa può, entro trenta giorni
dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario
avviso a tutela dell'iniziativa agevolata.
La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopra descritto
relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da
accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la
decadenza dalle agevolazioni concesse con l'applicazione di specifiche
sanzioni.
Il contributo per le spese di gestione è concesso sulle
seguenti voci di spesa:
- spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti,
- spese per prestazioni di servizi,
- oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di
cui all'articolo 3;
- non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari)
ed i rimborsi ai soci.
Tipologia
dell' intervento agevolativo
La Legge De Vito, come modificata dai provvedimenti successivi,
accorda ai soggetti beneficiari che rispondano ai requisiti appena
descritti diverse fattispecie agevolative:
a) contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato secondo
i limiti fissati dall'Unione Europea in termini Equivalente Sovvenzione
Netta o di Equivalente Sovvenzione Lorda, calcolati in percentuale
delle spese ammissibili e soggetti ad un massimale di contribuzione
pari a 100.000 Ecu per un periodo di tre anni, ai sensi della
regola "de minimis":
- il mutuo agevolato è posto in ammortamento dal primo
Gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero
valore nominare. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento
sono dovuti gli interessi al medesimo tasso dì concessione
del mutuo, da versare entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si
verifica l'emissione del mandato di pagamento;
- la società mutuataria provvede alla restituzione del
mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il
31 Dicembre di ogni anno;
- il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni
di mutuo, determinato ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è
quello vigente alla data della deliberazione di ammissibilità
alle agevolazioni;
- tutti i versamenti della società mutuataria vengono
effettuati in un apposito conto corrente infruttifero - intestato
alla Società per l'imprenditorialità giovanile
ed aperto presso la Cassa Depositi e Prestiti - e, in caso di
ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una
indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso
a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società
per l'imprenditorialità giovani le l'erogazione delle
agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito;
- la società mutuataria può richiedere la riduzione
dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto
a quanto inizialmente previsto (la riduzione ha effetto sul piano
di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo);
- ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa Depositi
e Prestiti alle società beneficiarie della Legge 28 Febbraio
1986, n.44, si applicano, a richiesta delle società interessate,
le medesime disposizioni sopra descritte e, a tal fine, la Società
per l'imprenditorialità giovanile può stipulare
appositi contratti con le suddette società;
- le domande già presentate alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono essere integrate al fine di
tener conto della diversa disciplina; - i mutui agevolati sono
assistiti dalle garanzie previste dal Codice Civile e da privilegio
speciale;
b) contributi in conto gestione:
- il contributo per le spese di gestione è concesso, nel
limite del volume di spesa previsto nel progetto, per i primi
due anni di attività nelle zone ammissibili alla deroga
dell'articolo 92.3a del Trattato di Roma e nella Regione Molise
alle seguenti condizioni:
1) per il primo anno di attività la misura del contributo
è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore
a 600 milioni di lire;
2) per il secondo anno di attività la misura del contributo
è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore
a 1.070 milioni di lire;
- il contributo per le spese di gestione è concesso nelle
altre zone comprese nell'Obiettivo 1, 2 e 5b nel limite dì
100.000 Ecu per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate
dalla comunicazione della commissione europea relativa agli aiuti
"de minimis";
c) interventi di assistenza tecnica da parte della Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A., limitatamente
ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti
e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e di qualificazione professionale
svolta dalla stessa strumentali alla realizzazione dei progetto
finanziati, limitatamente ai primi due anni dì attività.
Le agevolazioni finanziarie previste dall' intervento sono cumulabili
tra loro, ma non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie
comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti
al provvedimento di ammissione, sia successive.
Retroattività
Ai fini dell'ammissibilità, ciascuna delle voci indicate
- sulla base alla data delle relative fatture o di altro documento
giustificativo di spesa - deve risultare sostenuta successivamente
alla presentazione della domanda. Solo in caso di rigetto della
richiesta precedente e di inoltro di una nuova da parte della
medesima impresa, il provvedimento ha valore retroattivo a partire
dalla data della prima domanda.
Presentazione
della domanda
La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata
alla Società per l'imprenditorialità giovanile
S.p.A., completa degli allegati previsti, in duplice copia:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della
società;
b) certificazione di vigenza;
c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa
ed operativa è ubicata nel territori Obiettivo 1, 2 e
5b;
d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la
compagine sociale è costituita secondo quanto previsto
relativamente ai requisiti dei soggetti beneficiari e, comunque,
da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società
beneficiarie delle agevolazioni di cui al Decreto Legge 30 Dicembre
1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio
1986, n.44;
e) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare,
sottoscritto dal rappresentante legale della società,
che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze
ed esperienze di tutti i soci, nonché l'indicazione delle
funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di
riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi;
sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci
previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività
redatti considerando le agevolazioni di cui alle lettere a) e
b), secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. alla Regione
competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento
ha l'ulteriore corso.
Approvazione
della domanda
Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione,
attraverso la verifica delle seguenti condizioni:
a) completezza e pertinenza della documentazione;
b) sussistenza delle condizioni in merito alla finanziabilità
dei progetti;
c) validità tecnica economica e finanziaria dell'iniziativa
proposta, con specifico riferimento alla affidabilità
del piano finanziario, alla redditività, durata, livello
tecnologico e di utilizzazione della ricerca delle iniziative
proposte, alla attendibili à professionale dei soci, alla
validità sotto il profilo tecnico dei progetti presentati,
alla potenzialità del mercato di riferimento.
Quindi, la Società per l'imprenditorialità giovanile
S.p.A. delibera l'ammissione o l'esclusione dai benefici, dandone
comunicazione all'azienda interessata ed alla Regione competente
per territorio e, ogni tre mesi, rende pubblico l'elenco delle
delibere assunte. Tali delibere individuano i soggetti beneficiari
e le caratteristiche del progetto finanziato, stabiliscono le
spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative e fissano
le agevolazioni finanziarie concesse.
Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle
agevolazioni la Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.A. provvede a stipulare con la società beneficiaria
un apposito contratto contenente le clausole essenziali.
Questa può richiedere al beneficiario tutti gli elementi
o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta
e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del
contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati
di avanzamento lavori o di altro idoneo documento giustificativo
della spesa.
La Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare
la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno
determinato la concessione delle agevolazioni e deliberare la
revoca immediata dei contributi accordati qualora i suddetti
requisiti dovessero risultare non più sussistenti, attivando
il recupero delle somme erogate e delle spese.
Erogazione
Le agevolazioni vengono erogate direttamente dalla Società
per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Per gli investimenti, le erogazioni avvengono dietro presentazione
da parte della società beneficiaria delle fatture comprovanti
i vari stati di avanzamento lavori (SAL), i quali non possono
essere più di 5 e meno di 3. I primi SAL devono essere
compresi tra il 10% e il 50% dell'ammontare della spesa complessiva,
mentre l'ultimo SAL deve essere presentato a saldo e non deve
superare il 10% della spesa complessiva.
Relativamente ai contributi in conto gestione, per il primo anno
dì attività può essere erogata una anticipazione
pari al 40% del contributo concesso, documentando l'inizio della
attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili;
per il secondo anno, invece, una anticipazione dello stessa misura
può essere richiesta senza necessità di acquisire
documentazione di spesa, a condizione che sia stato erogato almeno
il 70% dei contributi relativi al primo anno.
Infine, previa verifica delle spese effettivamente sostenute,
vengono liquidati i residui contributi. |