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Destinatari
degli interventi
Articolo 3 - Impiego
in lavori socialmente utili
Promotori di progetti socialmente utili, particolarmente rivolti
alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo, alla tutela
dei beni ambientali, alla manutenzione urbana e del verde pubblico
e allo sviluppo dei servizi sociali e di protezione civile.
Articolo 4 - Progetti di enti locali per giovani inoccupati
e disoccupati
Le imprese individuali, le cooperative e le società di
persone, dove la maggioranza dei soci abbia prestato attività
lavorativa nei progetti previsti dal precedente articolo di legge.
Nel caso di cooperative la percentuale dei suddetti soggetti
è limitata al 30%.
Articolo 5 comma 3 - Assunzioni dei tirocinanti
Le imprese che assumano a tempo indeterminato soggetti che abbiano
svolto un tirocinio, anche presso altre imprese o enti, tra quelli
promossi dalla Regione stessa.
Articolo 6 - Incentivi alla imprenditorialità giovanile
Imprese individuali, alle società di persone e alle cooperative
prevalentemente costituite da giovani di età compresa
tra i 18 e i 32 anni, che attivino una nuova attività
imprenditoriale nei settori produttivi o dei servizi. Gli interventi
sono estesi anche ai giovani imprenditori agricoli singoli o
associati. In casi particolari (persone in difficolta' occupazionale)
il limite di età viene esteso ai 40 anni.
Articolo 7 - Aiuti alle assunzioni
Le imprese e le cooperative individuate nei progetti predisposti
dall'agenzia regionale dell'impiego. La finalità dell'intervento
è quella di agevolare l'assunzione a tempo indeterminato
di persone in difficoltà occupazionale.
Incentivi
Articolo 3 - Impiego
in lavori socialmente utili
E' prevista l'erogazione di contributi per l'impiego di persone
in difficoltà occupazionale. L'agevolazione viene concessa
nei limiti del 50% della somma eccedente il sussidio erogato
dall'INPS a carico dell'ente promotore e comunque non superiore
a 400 mila lire per addetto.
Articolo 4 - Progetti di enti locali per giovani inoccupati
e disoccupati
E' prevista l'erogazione di un contributo "una tantum"
pari a 6 milioni per ogni soggetto precedentemente impiegato
in un lavoro socialmente utile.
Articolo 5 comma 3 - Assunzioni dei tirocinanti
L'intervento regionale si traduce in un contributo pari a 3 milioni
per ogni tirocinante assunto.
Articolo 6 - Incentivi alla imprenditorialità giovanile
L'intervento regionale si articola in tre fasi:
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1. |
spese di impianto e attrezzature
e scorte di materie prime. Viene concesso un finanziamento senza
interessi da restituirsi i 5 rate annuali. Il prestito può
coprire il 60% della spesa ammissibile, ma non può comunque
superare i 100 milioni. Tali limiti sono elevati al 70% e 140
milioni nel caso di cooperative. |
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2. |
spese di gestione. Viene
concesso un contributo a fondo perduto triennale. Il primo anno
il contributo è pari al 40% della spesa ammissibile, il
secondo anno pari al 30% e il terzo al 20%. Globalmente l'intervento
non potrà superare gli 80 milioni. Il limite del primo
anno è elevato al 50% nel caso di cooperative. |
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3. |
spese di assistenza tecnica.
Vengono erogati contributi a fondo perduto pari al 50% della
spesa ammissibile, per importi non superiori a 10 milioni di
lire per ciascuno dei primi tre anni di attività. |
Articolo 7 - Aiuti
alle assunzioni
Ai soggetti beneficiari può essere concesso un contributo
di entità compresa tra i 6 e gli 8,4 milioni per unità
lavorativa. L'intervento agevolativo e' previsto fino ad un massimo
di 10 assunzioni.
Iter
procedurale
La Giunta regionale determina ogni anno, con apposito atto deliberativo,
i criteri per la concessione dei contributi e le modalita' di
presentazione delle domande. |